Ricettazione: tenuità esclusa se il valore dei beni non è lieve (Cass. pen. Sez. VII n. 27826 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa del bene e dell’elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti, dalle modalità della detenzione e dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve sempre escludersi quando il valore del bene ricettato non risulti particolarmente lieve. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, ma non impone la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24.06.2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 648 e 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e della condizione di non punibilità della tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che l’unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato e aspecifico. I giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali.
In particolare, la Corte di merito ha applicato il principio per cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell’elemento soggettivo può desumersi dalla natura dei beni detenuti, dalle modalità di detenzione e dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelatrice della volontà di occultamento. Sono richiamati Sez. II n. 20193 del 2017, Sez. II n. 25439 del 2017 e Sez. II n. 26881 del 2022. La ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità.
Quanto al diniego dell’attenuante e della causa di non punibilità, la Corte territoriale ha valorizzato il numero e il valore significativo dei beni ricettati. Ha così fatto buon uso del principio secondo cui la tenuità del fatto va sempre esclusa quando il valore del bene ricettato non è particolarmente lieve, con richiamo a Sez. II n. 29346 del 2022 e Sez. II n. 23742 del 2024.
La Corte ribadisce infine l’orientamento per cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, senza necessità di esaminare tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Sono citate Sez. Un. n. 13681 del 2016 e Sez. VII, ord. n. 10481 del 2022. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.