Ricorso immediato del p.m. e illegalità della pena per specie diversa (Cass. pen. Sez. I n. 22112 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado che abbia irrogato una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato va qualificato come ricorso immediato, o per saltum, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., poiché la legittimazione all’appello del pubblico ministero deriva dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Ne consegue che, in caso di annullamento con rinvio, trova applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello, individuato nella corte d’appello. La qualificazione vale anche quando, per il reato continuato, sia stata omessa l’individuazione del reato più grave, il calcolo distinto e motivato degli aumenti per i reati satellite e l’irrogazione della multa edittalmente prevista in via congiunta.

Il Fatto

Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’imputato, riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Lecce, deducendo violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente lamenta l’individuazione del reato più grave, che avrebbe dovuto costituire la base del calcolo, e l’omessa irrogazione della pena pecuniaria, edittalmente prevista in via congiunta rispetto a entrambi i delitti. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il Tribunale, nel ritenere sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., ha irrogato una pena in violazione di legge: non ha individuato il reato più grave, non ha calcolato e motivato in modo distinto l’aumento riferibile a ciascuno dei reati satellite e non ha considerato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la multa prevista in via congiunta per entrambi i delitti. Sul punto il Collegio richiama Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021.

La sentenza va dunque annullata, limitatamente alla pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, però, non è il Tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata, bensì la Corte d’appello competente per il secondo grado. Il ricorso del pubblico ministero va infatti qualificato come immediato, o diretto, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., che consente alla parte legittimata all’appello di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, ossia per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

Nel caso concreto la legittimazione del pubblico ministero all’appello discende dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che consente l’impugnazione delle sentenze di condanna quando stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La portata di tale nozione è stata precisata da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 e da Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020. In questa limitata ipotesi di illegalità della pena l’art. 593 cod. proc. pen. riconosce al pubblico ministero il potere di appellare la sentenza di condanna, altrimenti impugnabile solo in cassazione.

L’ipotesi ricorre nel caso di specie: all’imputato, condannato per due delitti per i quali è prevista la pena congiunta di reclusione e multa, che avrebbe dovuto necessariamente costituire la pena base della continuazione, è stata irrogata solo la reclusione, e quindi una pena di specie almeno parzialmente diversa da quella legalmente stabilita. Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018.

La qualificazione del ricorso come immediato comporta l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.: in caso di annullamento con rinvio, gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l’appello, individuato nella Corte d’appello di Lecce. A questa spetterà esclusivamente la determinazione della pena, essendo ormai irrevocabile l’affermazione di responsabilità. La sentenza è pertanto annullata, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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