Giudicato rebus sic stantibus e confisca antimafia su beni del terzo (Cass. pen. Sez. V n. 32822 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione la preclusione derivante da un precedente rigetto opera rebus sic stantibus e non ha l’efficacia del giudicato penale: essa non impedisce di fondare un nuovo provvedimento ablatorio su elementi di fatto già esistenti ma mai effettivamente valutati nei passaggi argomentativi della decisione anteriore. La confisca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 può dunque essere disposta quando sopravvenga una considerazione più grave della pericolosità del proposto, anche in presenza di un precedente diniego della sorveglianza speciale per carenza di attualità. Il terzo che non vanti la titolarità del diritto di proprietà sui beni ablati non subisce lesione tutelabile ex art. 1, Prot. 1, CEDU, e il relativo ricorso che riproponga doglianze già disattese in appello è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Agrigento, Sezione Misure di Prevenzione, revocava la confisca di alcuni immobili e la confermava nel resto, tra gli altri, nei confronti di un proposto e di un terzo interessato. Quanto al proposto, la misura si fondava sulla condanna per associazione a delinquere finalizzata a usura, estorsione, ricettazione e altri reati, con ruolo di partecipe, divenuta irrevocabile nel 2014.
Il proposto impugnava deducendo la violazione del ne bis in idem: gli stessi precedenti e il medesimo arco temporale erano già stati valutati in un precedente procedimento di prevenzione, concluso con decreto di rigetto della sorveglianza speciale per carenza di attualità della pericolosità. Il terzo interessato proponeva tre motivi, lamentando la lesione della propria posizione di possessore in buona fede non intestatario dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’intangibilità del giudicato in materia di prevenzione opera rebus sic stantibus. Essa non impedisce l’esame di circostanze nuove, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione di tutte le circostanze già esaminate, al fine di applicare una misura in precedenza negata o più grave di quella già inflitta.
Il Collegio valorizza la nozione di preclusione, più ristretta di quella di giudicato: la decisione di prevenzione non accerta un fatto reato né una responsabilità, sicché resta consentita l’applicazione del sequestro e della confisca sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale, personale e patrimoniale. Solo entro tali limiti i provvedimenti di prevenzione acquistano un’intangibilità relativa.
Nel caso concreto il precedente rigetto della sorveglianza speciale si fondava sulla sola distanza temporale dai fatti associativi e su un certificato del casellario. La Corte territoriale ha invece acquisito copia della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 351 cod. pen., per fatti del 2003, dalle cui modalità esecutive ha tratto un giudizio di maggiore gravità della pericolosità e di inadeguatezza delle misure già adottate, estendendo così il periodo di rilevanza fino a tutto il 2003.
Quanto all’assoluzione dai reati fine, la Corte ribadisce che essa non incide sul giudizio di responsabilità per il reato associativo, essendo sufficiente che il partecipe assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo. La pericolosità sociale è concetto dinamico, la cui proiezione nel presente resta apprezzabile in assenza di una cesura significativa nel percorso di vita del soggetto.
I motivi del terzo sono dichiarati inammissibili: generici e reiterativi di doglianze già disattese, oltre che aspecifici, perché i beni risultano acquisiti con atti pubblici dai proposti. Il riferimento all’art. 1, Prot. 1, CEDU è disatteso, non vantando il ricorrente la titolarità del diritto di proprietà. Seguono il rigetto del primo ricorso e la condanna alle spese, con la sanzione in favore della Cassa delle ammende per il secondo.
Nota della Redazione
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