Recidiva e diminuente del rito abbreviato nel calcolo della pena (Cass. pen. Sez. III n. 10048 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento sanzionatorio, l’aumento per recidiva ex art. 99 cod. pen. va calcolato sulla pena base secondo il criterio indicato, e la diminuente per il rito abbreviato opera sulla pena così determinata. Ove la pena base sia di due anni di reclusione e la recidiva ne imponga l’aumento della metà, la pena detentiva non può essere fissata in quattro anni, ma in tre, e la riduzione per il rito abbreviato conduce a due anni di reclusione. Il vizio di calcolo è rilevabile in cassazione e consente l’annullamento senza rinvio con rideterminazione diretta, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., quando la Corte disponga di tutti gli elementi necessari.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12.07.2024, confermava la condanna emessa dal locale Tribunale il 31.01.2024 con rito abbreviato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, irrogando la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 9.000 euro di multa.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 192, 442 e 533 cod. proc. pen., per vizio motivazionale in punto di responsabilità, e la violazione dell’art. 69 cod. pen., per erroneo aumento di pena in applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo. Le censure sulla responsabilità si risolvono in argomenti di merito, volti a ottenere una diversa rilettura degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità. Entrambe le sentenze di merito hanno giustificato la condanna con motivazione solida e logica, esaminando tutte le risultanze acquisite con il rito abbreviato.
La Corte richiama gli elementi che sostengono l’affermazione di responsabilità: gli operanti avevano assistito direttamente alla cessione; il testimone, appena fermato, aveva indicato il ricorrente come cedente; nell’abitazione non era stata trovata alcuna dose. La differente versione resa in giudizio è stata ritenuta inverosimile, anche in ragione della precisione delle dichiarazioni iniziali.
Quanto allo stupefacente e al materiale rinvenuti nel seminterrato, la Corte di appello ha rilevato che quei luoghi erano facilmente accessibili al ricorrente, in possesso delle relative chiavi, e ha ritenuto implausibile la tesi della disponibilità di terzi, non riscontrata e incompatibile con lo stato di abbandono del locale.
Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale, confermato sul punto dalla Corte di appello, aveva individuato la pena base in due anni di reclusione e 9.000 euro di multa, disponendone l’aumento della metà ex art. 99 cod. pen. per la recidiva, giungendo erroneamente a quattro anni e 14.500 euro di multa, poi corretti in 13.500 euro, e applicando infine la diminuente per il rito abbreviato.
L’aumento della pena detentiva per recidiva avrebbe dovuto condurre a tre anni di reclusione, non a quattro, cosicché la sanzione finale doveva essere pari a due anni. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione diretta ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., in due anni di reclusione e 9.000 euro di multa.
Nota della Redazione
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