Dolo di evasione desumibile da occultamento delle scritture e reiterazione dell’omissione (Cass. pen. Sez. III n. 10050 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, rappresentabile e volibile anche nella sola forma del dolo eventuale. A tale fine rilevano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo dell’imposta in tempi ragionevoli, la reiterazione dell’omissione per più anni e l’occultamento o distruzione della documentazione contabile, indici convergenti della finalità di evasione. Il giudice di legittimità non può rivalutare tali risultanze quando la motivazione dei giudici di merito sia coerente e non manifestamente illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a una delle contestazioni di omessa dichiarazione, ha ridotto la pena per i residui reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, denunciando l’errata applicazione delle disposizioni incriminatrici in ordine all’elemento soggettivo, il travisamento delle prove testimoniali e la mancanza di motivazione circa il dolo di evasione rispetto alla fattispecie di cui al capo relativo all’omessa presentazione della dichiarazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per la loro connessione, rilevando che entrambi mirano a una rivisitazione delle risultanze istruttorie già valutate in modo concorde dai giudici di merito. Le censure, riproponendo senza elementi di novità le doglianze d’appello, non sono ammissibili nel giudizio di legittimità, salvo il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
La Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha accertato l’avvenuta restituzione della documentazione amministrativa e contabile della società e il suo mancato rinvenimento, nonché la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a più anni d’imposta. Tali condotte sono state valutate unitariamente, come tra loro coordinate al fine di evasione.
Il Collegio ha ribadito che, in tema di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, desumibile anche da elementi ulteriori. Tra questi figurano il mancato pagamento postumo in tempi ragionevoli e la reiterazione dell’omissione per più anni, dai quali può trarsi la convinzione che l’omissione sia finalizzata all’evasione.
Nel caso concreto, l’ammontare dell’imposta dovuta e non versata è stato ritenuto assai rilevante, l’omissione è stata preceduta da analoga condotta per un periodo d’imposta anteriore, accompagnata dall’occultamento della documentazione contabile e non seguita da alcun versamento postumo. Su tale complesso di elementi, valutati unitariamente, i giudici di merito hanno fondato il convincimento circa la finalità di evasione.
Le considerazioni della Corte d’appello sono state giudicate razionali, in quanto basate su una pluralità di indici convergenti e su comuni massime di esperienza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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