Revoca del lavoro di pubblica utilità: l’avvio spetta all’autorità giudiziaria (Cass. pen. Sez. I n. 10044 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove la pena principale sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata è onere dell’autorità giudiziaria e non del condannato. Il giudice della cognizione individua le modalità attuative della sanzione sostitutiva senza imporre oneri in capo all’obbligato; all’ufficio del pubblico ministero, che cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna, spetta promuovere l’esecuzione della pena sostitutiva mediante comunicazione all’ente individuato. Il condannato può attivarsi spontaneamente, ma non ne ha l’obbligo: la revoca della sostituzione fondata sulla sua mancata iniziativa è illegittima.
Il Fatto
Con decreto penale di condanna, al condannato era stata applicata la pena detentiva per il reato di guida in stato di ebbrezza, poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità. All’udienza fissata per la verifica del buon esito dei lavori, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, su istanza del pubblico ministero, ha revocato la sostituzione, ripristinando la pena sostituita e dichiarando irrevocabile il decreto penale opposto.
La revoca si fondava sul rilievo che il condannato non aveva mai preso contatto con l’ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi l’attività a favore della collettività. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e lamentando di non essere mai stato contattato, né dall’autorità giudiziaria né dall’ente, per iniziare il lavoro sostitutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell’autorità giudiziaria e non del condannato l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. I n. 15861 del 17/9/2020, dep. 2021, Rv. 281189; Sez. I n. 7172 del 13/1/2016, Rv. 266618).
Il percorso argomentativo muove dall’art. 186, comma 9-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, che nel prevedere la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità richiama l’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000. Quest’ultimo affida la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro a un decreto del Ministro della Giustizia, adottato il 26.3.2001, il quale all’art. 3 dispone che con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività e l’ente presso cui deve essere svolta. È dunque demandato al giudice della cognizione il potere di individuare le modalità attuative della sanzione sostitutiva, senza imporre oneri in capo al condannato.
La Corte ha poi escluso che gravi sull’obbligato l’onere di avviare il procedimento in fase esecutiva. In generale, l’organo che a norma dell’art. 655 cod. proc. pen. cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna è il pubblico ministero: si tratta dello stesso organo che, per effetto dell’art. 5 del decreto ministeriale, ha il compito di eseguire la pena sostitutiva e di incaricare la polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. La sequenza procedimentale è disciplinata dall’art. 43 D.Lgs. n. 274 del 2000: la sentenza irrevocabile è trasmessa per estratto dalla cancelleria al pubblico ministero, che emesso l’ordine di esecuzione lo trasmette all’ufficio di sicurezza del comune di residenza o al comando dell’Arma territorialmente competente, che consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni.
Il condannato, per vero, può anche attivarsi spontaneamente (Sez. I n. 11264 dell’8/3/2022, Rv. 283082), ma non ne ha l’obbligo. L’iniziativa, ai fini dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, spetta pur sempre all’ufficio del pubblico ministero, mediante comunicazione della sentenza all’ente individuato. Non sarebbe rispondente ai principi di esecuzione del giudicato penale ritenere che sussista un eventuale onere dell’obbligato di promuovere l’esecuzione.
Nel caso concreto, non risulta dagli atti che il ricorrente sia mai stato contattato per l’inizio del lavoro; il provvedimento del g.i.p. non ne dà atto e censura la mancanza di iniziativa del condannato, mostrando così di ritenere erroneamente che incombesse su di lui l’onere di avviare il procedimento. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al g.i.p. del Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Nota della Redazione
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