Ricorso straordinario ex art. 625-bis: solo errore di fatto, non di giudizio (Cass. pen. Sez. VII n. 10154 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per l’errore di fatto, che consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e sono pertanto inemendabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio. Il perimetro cognitivo del rimedio è quindi limitato alla correzione di patologie riconducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità, restando esclusa ogni attività di rivalutazione del percorso logico-argomentativo della Corte di legittimità.

Il Fatto

Due imputati hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi. Questi ultimi erano diretti contro la pronuncia della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che li aveva assolti dal reato di concorso in violenza privata per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dichiarando improcedibili per mancanza di querela ulteriori episodi.

Gli imputati erano già stati assolti in primo grado da altre contestazioni in concorso, collegate a una vicenda fallimentare: avevano cercato di impedire la vendita all’asta dell’immobile in cui abitavano, di cui rivendicavano la proprietà. La contestazione residua concerneva la condotta del 12 gennaio 2018, consistita nel cambiare la serratura del garage e nell’inserire colla nella serratura della porta principale per impedire al curatore fallimentare l’accesso all’immobile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla definizione dell’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Esso consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme dal loro contenuto effettivo. Ne restano fuori gli errori di valutazione e di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti processuali, assimilabili agli errori di diritto.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando la causa dell’errore non sia riconducibile esclusivamente a una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio. Il perimetro cognitivo del ricorso straordinario è dunque limitato alla correzione di patologie riconducibili con immediatezza all’erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.

Su questa base la Corte esamina il ricorso e la memoria successivamente trasmessa. Ne rileva il carattere meramente valutativo: i ricorrenti deducono esclusivamente profili di merito, incentrati sull’assunto per cui l’abitazione non avrebbe potuto essere oggetto di provvedimenti giudiziari. Si tratta di censure che investono il percorso argomentativo della decisione, non la percezione dei suoi atti interni.

Il ricorso non prospetta quindi alcun errore di fatto emendabile, ma sollecita una rivalutazione del giudizio già espresso dalla Corte di legittimità, attività estranea al rimedio. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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