Furto, querela del dipendente e legittimazione del possessore (Cass. pen. Sez. VII n. 3660 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la legittimazione a proporre querela spetta anche al titolare di una relazione di fatto con il bene, intesa come possesso che non richiede la diretta disponibilità fisica e che può sussistere anche in assenza di titolo giuridico. Tale posizione di fatto deve però sostanziarsi in un autonomo potere di gestire, custodire o alienare il bene. Ne consegue che il verbale di denuncia sottoscritto dal semplice dipendente della società proprietaria dei locali non integra la condizione di procedibilità e l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Il Fatto

Alcuni imputati erano stati condannati per un furto consumato nei locali di una società, con contestazione delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, n. 2) e n. 5), cod. pen. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7-bis), cod. pen. e rideterminato la pena, ritenendo integrata la condizione di procedibilità dalla denuncia presentata da una dipendente della società proprietaria dei locali.

I ricorrenti hanno dedotto, con motivo comune, l’improcedibilità del reato per difetto di querela, sul presupposto che la denunciante non fosse legittimata, essendo semplice dipendente e non titolare di un autonomo potere sul bene.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal mutamento del regime di procedibilità del furto introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., rendendo il delitto punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le condizioni che impongono la procedibilità d’ufficio, tra cui talune circostanze aggravanti di cui all’art. 625.

Nel caso concreto nessuna di tali condizioni sussisteva, perché la Corte territoriale aveva escluso proprio l’aggravante che avrebbe legittimato l’esercizio ex officio dell’azione penale. Restava quindi da verificare se la denuncia in atti integrasse una valida querela.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 40354 del 18.07.2013 (Sciuscio), secondo cui il bene giuridico protetto dal furto non è solo la proprietà, ma anche il possesso, inteso come relazione di fatto che non presuppone la diretta disponibilità fisica e che può configurarsi pure in assenza di titolo giuridico. Al titolare di tale posizione spetta la qualifica di persona offesa e, dunque, la legittimazione a proporre querela.

Tale principio è però precisato: la posizione di fatto deve costituire un autonomo potere di gestire, custodire o alienare il bene, come affermato da Sez. V n. 11968 del 30.01.2018, Sez. V n. 3736 del 04.12.2018 e Sez. IV n. 7193 del 20.12.2023. Nel caso di specie la denunciante non era titolare né di una situazione giuridica soggettiva né di una situazione fattuale riconducibile a quel potere.

Il verbale sottoscritto non integra pertanto la condizione di procedibilità richiesta dagli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. In assenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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