Revoca della sospensione condizionale per mancato pagamento della provvisionale (Cass. pen. Sez. VII n. 10240 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche del condannato. Rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione valutare l’assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio, e incombe al condannato l’onere di provare tale impossibilità. Il mancato pagamento, anche solo parziale, delle somme liquidate a titolo di provvisionale giustifica la revoca del beneficio quando risulti dimostrata la possidenza del condannato e non sia provata una condizione di assoluta indigenza.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al condannato con precedente sentenza, a causa del mancato pagamento delle somme liquidate a titolo di provvisionale entro il termine previsto di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

Il giudice ha fondato la revoca sul mancato adempimento, anche solo parziale, della prescrizione imposta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenze motivazionali, violazioni di legge e la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della revoca della sospensione condizionale subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato in punto di possidenza del condannato, desunta anche da fonti illecite di guadagno, ritenuta idonea a consentire un adempimento almeno parziale, senza necessità di disporre indagini tramite la Guardia di Finanza.

Su tali acquisizioni il giudice ha rilevato la mancata dimostrazione di una condizione di assoluta indigenza e impossidenza. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, quando il beneficio sia subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio dal giudice della cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche del reo, rientrando nella competenza del giudice dell’esecuzione valutare l’assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177). In motivazione la Corte ha precisato che incombe al condannato l’onere di provare tale impossibilità.

Le censure del ricorrente sono qualificate come meramente oppositive e rivalutative, oltre che volte a evidenziare carenze motivazionali e violazioni di legge manifestamente insussistenti. Manifestamente infondata risulta la doglianza sulla mancata attivazione dei poteri istruttori a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., poiché il giudice dell’esecuzione ha illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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