Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 10241 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto a un provvedimento di cumulo in esecuzione, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza e concedeva la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.. Avverso tale decisione l’interessato proponeva opposizione.
Il Tribunale rigettava l’opposizione richiamando i numerosi precedenti penali del condannato per la medesima tipologia di reati oggetto del cumulo, oltre agli altri precedenti penali e di polizia. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento in cassazione, deducendo profili di illogicità della motivazione e la mancata acquisizione dell’indagine socio-familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che le censure proposte sono di natura essenzialmente rivalutativa e di merito. Il ricorrente segnala inesistenti profili di illogicità in relazione a elementi già congruamente esaminati dal giudice dell’opposizione. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune dai vizi dedotti.
Il Collegio esclude poi che possa derivare alcun vizio dalla mancata acquisizione dell’indagine socio-familiare. Il ricorrente non ha indicato quali elementi positivi sarebbero emersi dall’adempimento non effettuato, sicché la doglianza resta priva del necessario supporto argomentativo.
A sostegno della decisione la Corte richiama Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, secondo cui in sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. Il ricorrente non può cioè proporre una lettura dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, invocandone la maggiore plausibilità.
La Corte richiama altresì Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, che delimitano i vizi di motivazione deducibili in cassazione. Sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove.
Il ricorso è dunque inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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