Annullamento con rinvio per omessa istruttoria nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 17578 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado non può limitarsi a una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, ma ha l’obbligo di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. quando l’assoluzione sia stata pronunciata all’esito del giudizio abbreviato o, comunque, senza che sia stata svolta attività istruttoria nel grado precedente. La mancata effettuazione di tale attività determina la violazione del diritto dell’imputato a confrontarsi con le prove a suo carico e a formulare le proprie deduzioni, con conseguente nullità della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello. Ne deriva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
L’imputata era stata assolta in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata perché il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato. La Corte di appello di Napoli, tuttavia, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva ribaltato l’esito assolutorio, condannando l’imputata per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del diritto a ottenere una valutazione dei fatti e a contraddire sulle prove poste a fondamento della condanna, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in nessuno dei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che né in primo grado né in appello è stata svolta alcuna attività istruttoria. Il Tribunale, dopo aver dichiarato l’assenza dell’imputata, aveva accolto la richiesta preliminare della difesa di non doversi procedere per intervenuta depenalizzazione, pronunciando sentenza di assoluzione senza aprire il dibattimento.
La Corte di appello, nel riformare la sentenza, si è limitata a constatare la continuità normativa con la disciplina sull’assegno di inclusione e la vigenza della norma al tempo del fatto, ritenendo implicitamente provata la penale responsabilità. Ha inoltre escluso le attenuanti generiche in ragione della natura illecita dei redditi e dell’intensità del dolo, senza effettuare alcun accertamento istruttorio.
La Corte ha evidenziato che il giudice di appello, nel ribaltare l’assoluzione, aveva il dovere di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, essendo venuto meno il contraddittorio nella formazione della prova. L’omissione di tale attività ha compromesso il diritto dell’imputata a contestare le prove a suo carico, viziando la sentenza di condanna.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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