Rifiuto dell’alcoltest: niente avviso della facoltà di difesa (Cass. pen. n. 5528 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Le censure in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio che attengono al merito della decisione non sono consentite in sede di legittimità, ove la motivazione non sia manifestamente illogica.
Il Fatto
Il conducente era stato condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del proprio stato di alterazione psico-fisica, ex art. 186, comma 6, cod. strada. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna di primo grado, rigettando le censure dell’imputato, che proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, relativo alla mancata adozione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 – 01, secondo cui l’obbligo di avviso non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento: la presenza del difensore, infatti, è funzionale a garantire che l’alcoltest, in quanto atto non ripetibile, venga eseguito nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Quanto alla responsabilità, la motivazione non è manifestamente illogica e le censure attengono al merito, non consentite in sede di legittimità.
Anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è stata ritenuta riproduttiva di profili già vagliati con motivazione congrua e logica dai giudici territoriali, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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