Metodo mafioso e tempo silente: presunzione cautelare non superata (Cass. pen. Sez. V n. 10416 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso non presuppone l’appartenenza dell’agente a un sodalizio criminale, né l’accertata esistenza di un’associazione per delinquere. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e siano funzionali a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, quale riflesso del prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo mafioso. In presenza di reati che rientrano nella presunzione relativa di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il mero decorso del tempo tra i fatti e l’adozione della misura non vince la presunzione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che sia accompagnato da ulteriori elementi circostanziali idonei ad attenuare il giudizio di pericolosità.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, rigettava la richiesta del difensore dell’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di violenza privata continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge in punto di esigenze cautelari e presunzione relativa di pericolosità discendente dall’aggravante contestata; omessa motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari in relazione al c.d. tempo silente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che, in materia cautelare, il controllo di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame è limitato alla verifica della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del merito. Il primo motivo è stato giudicato reiterativo: il tribunale aveva valorizzato, con motivazione coerente e priva di vizi, le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri raccolti.

Quanto all’aggravante, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente che l’agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica. L’evocazione della contiguità mafiosa deve essere valutata nella sua idoneità a creare assoggettamento nella vittima, senza che occorra una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia.

La Corte ha precisato che la potenzialità coercitiva della minaccia prescinde da forma e modalità, rilevando la connotazione della condotta e la sua idoneità intimidatoria in relazione alle circostanze concrete. Nella specie, il riferimento al genitore detenuto in regime di 41-bis per omicidio aggravato e la minaccia di incendiare il locale, accompagnata da gesti intimidatori, integrano l’aggravante.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista per determinate fattispecie incriminatrici, è prevalente in quanto speciale rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. Il tempo silente, da solo, non costituisce prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo essere valutato solo in via residuale. La pregressa incensuratezza ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando le modalità della condotta. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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