Concorso in porto illegale d’arma con arma altrui (Cass. pen. Sez. 2 n. 12646 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo all’altrui condotta sussista unilateralmente, come semplice adesione all’opera di un altro. Risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità. L’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. si estende al concorrente non armato allorché l’uso dell’arma sia stato da lui conosciuto o ignorato per colpa, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., non operando l’art. 118 cod. pen., riferito alle sole circostanze soggettive.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile di concorso nei reati di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., di porto illegale d’arma e, individualmente, di falso. La ricostruzione fattuale vedeva l’imputato agire come autista del coimputato, accompagnandolo presso gli esercizi commerciali oggetto delle rapine e garantendone la fuga, mentre il complice, con volto travisato e armato di coltello, commetteva materialmente le rapine.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata riqualificazione dei fatti in favoreggiamento personale, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in assenza di difensore e la mancata esclusione dell’aggravante dell’arma e del concorso nel porto illegale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la riqualificazione in favoreggiamento personale, rilevando come tale fattispecie presupponga un’azione successiva alla commissione del delitto, mentre nella specie il contributo dell’imputato era avvenuto contestualmente alle azioni delittuose, essendo la sua funzione di autista finalizzata a garantire la fuga e, comunque, a facilitare la realizzazione delle rapine. Il breve lasso temporale tra le varie condotte e le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente erano stati correttamente valorizzati per sostenere la finalità unitaria e la consapevolezza reciproca dei ruoli.
Quanto alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, la Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio, espresso da successive pronunce, della loro utilizzabilità purché verbalizzate in atto sottoscritto dal dichiarante e rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione, anche in assenza di difensore e degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen.. La giurisprudenza invocata dal ricorrente è stata, infatti, ritenuta superata da indirizzi difformi e più recenti.
In relazione all’aggravante dell’arma, la Corte ha ritenuto logica la valutazione dei giudici di merito circa l’impossibilità per il ricorrente di ignorare che il complice entrasse armato negli esercizi commerciali, attesa l’inverosimiglianza dell’occultamento di un coltello di circa 40 cm sotto gli abiti. L’estensione dell’aggravante al concorrente non armato è stata coerente con il criterio generale di imputazione delle circostanze di cui all’art. 59, secondo comma, cod. pen., richiedente la conoscenza o la colpa.
Con specifico riferimento al concorso in porto illegale d’arma, la Corte ha richiamato il principio per cui vi risponde chi aderisce a un’impresa criminosa che comporti l’impiego programmato di un’arma, anche se il compartecipe ne abbia l’esclusiva disponibilità, principio correttamente applicato dai giudici di merito. Da ultimo, è stato dichiarato inammissibile il motivo concernente il diniego delle sanzioni sostitutive, fondato su un ragionato giudizio prognostico negativo non sindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/1981 già decisa nel senso della non fondatezza da Corte cost. n. 139 del 2025. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- Art. 118 c.p. – Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l'interrogatorio