Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici in tema di ricettazione e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 10663 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi, quando non vi sia correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Le doglianze che tendono a una rivalutazione delle fonti probatorie o a un’alternativa ricostruzione dei fatti restano estranee al sindacato di legittimità. Ai fini della particolare tenuità del fatto, il valore del bene è elemento concorrente solo in via sussidiaria: se non è esiguo, la tenuità è sempre esclusa; se è lieve, possono operare gli ulteriori parametri dell’art. 133 cod. pen. In tema di recidiva specifica, l’onere motivazionale è assolto con l’esame concreto del presupposto formale e di quello sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, in data 08.07.2024, ha confermato la condanna per i reati di ricettazione e furto. La difesa deduce vizi motivazionali in relazione agli artt. 624-bis, 648, secondo comma (oggi quarto), 99, secondo comma, e 62-bis cod. pen., sostenendo la carenza di prova del coinvolgimento dell’imputato nel furto presupposto, la non irrilevanza del valore dei beni ricettati, l’insussistenza del presupposto della recidiva e l’errore nel diniego delle attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di Cassazione per la valutazione della ammissibilità dei motivi, sotto il profilo della loro specificità e della loro attitudine a introdurre un nuovo esame del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che tutti i motivi risultano privi dei requisiti di specificità imposti dall’art. 581 cod. proc. pen. Il difetto non è soltanto intrinseco, per la genericità delle ragioni, ma anche estrinseco: le censure non si correlano alla complessità della decisione impugnata e omettono di svolgere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il primo motivo, in particolare, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate. Un simile scrutinio è estraneo al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il rapporto tra valore del bene e particolare tenuità del fatto: il valore è elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento desumibili dall’art. 133 cod. pen.
In relazione al terzo motivo, trattandosi di recidiva specifica, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto quando sia stata esaminata in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., l’esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, sia di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo.
Sull’ultimo motivo, la Corte ribadisce che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi. Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, richiamando i precedenti Sez. 2 n. 29346 del 10/06/2022, Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021, Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 2 n. 46637 del 12/09/2019 e Sez. 2 n. 43427 del 07/09/2016. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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