Fatture inesistenti: prova logica fondata su indizi convergenti (Cass. pen. n. 26677/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari concernenti fatture per operazioni inesistenti, la falsità delle operazioni può essere dimostrata mediante un complesso di indizi convergenti, valutati unitariamente secondo un percorso logico coerente.
L’uniformità grafica delle fatture provenienti apparentemente da diversi emittenti, la genericità delle prestazioni, l’assenza di personale e mezzi presso i fornitori, le anomalie bancarie, la cessazione delle attività e la presenza di modelli di fattura pronti all’uso possono concorrere alla dimostrazione dell’inesistenza delle operazioni.
Una volta formato un quadro probatorio convergente sull’inesistenza delle prestazioni, può assumere rilievo anche la mancata allegazione di elementi concretamente idonei a dimostrarne l’effettività, senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova.
Gli elementi probatori relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti possono essere utilizzati anche per dimostrare il diverso reato di utilizzazione fraudolenta delle medesime fatture in dichiarazione.
La mancata formulazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non determina nullità della sentenza.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato le condanne pronunciate nei confronti di più imputati per i reati previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, relativi rispettivamente all’utilizzazione e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. I giudici di merito avevano valorizzato numerosi elementi relativi alle caratteristiche delle fatture, alla struttura organizzativa degli apparenti fornitori e alle movimentazioni finanziarie.
Due imputati ricorrevano per cassazione contestando, tra l’altro, la consistenza del quadro indiziario, la riduzione dei testimoni disposta nel giudizio di primo grado, il diniego delle attenuanti generiche e di altri benefici, la mancata formulazione dell’avviso relativo alle pene sostitutive e, quanto all’utilizzatore delle fatture, la possibilità di desumere il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 dagli stessi elementi riferibili alla loro emissione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene adeguatamente motivata la ricostruzione dei giudici di merito. Il quadro probatorio era composto dall’uniformità grafica di fatture apparentemente provenienti da soggetti diversi, dalla descrizione generica delle prestazioni, dalla cessazione dell’attività di alcuni emittenti prima della data dei documenti, dalla loro condizione fiscale irregolare, dalla mancanza di personale e costi coerenti con le prestazioni fatturate, nonché da anomalie nei pagamenti e da prelievi immediatamente successivi ai bonifici. La convergenza di tali elementi consentiva di inferire logicamente l’inesistenza delle operazioni e, nel contesto accertato, anche la possibile retrocessione delle somme apparentemente pagate.
La Corte precisa che, a fronte di un quadro probatorio così formato, la mancata indicazione di lavoratori, collaboratori o altri elementi concretamente dimostrativi dell’effettività delle prestazioni poteva essere legittimamente valorizzata. Quanto alla riduzione dei testimoni, il ricorso non indicava specificamente né i soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti né le circostanze decisive sulle quali avrebbero dovuto deporre; inoltre, in caso di rinuncia di una parte a un proprio testimone, le altre possono procedere al suo esame soltanto se lo abbiano inserito nelle rispettive liste, restando altrimenti possibile soltanto una sollecitazione dei poteri officiosi del giudice.
Con riferimento all’utilizzatore delle fatture, la Cassazione esclude che l’assoluzione dal reato di emissione impedisca di valorizzare gli elementi relativi alla formazione dei documenti per accertare l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione. Sono dichiarate inammissibili anche le ulteriori censure, comprese quelle sul trattamento sanzionatorio proposte per la prima volta in cassazione. La Corte ribadisce infine che l’omesso avviso previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. non è assistito da una sanzione di nullità. I ricorsi vengono pertanto dichiarati inammissibili.
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Nota della Redazione
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