Frode nelle pubbliche forniture: serve malafede contrattuale, non il semplice inadempimento (Cass. pen. Sez. VI n. 13098 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto. La norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. È questa malafede l’elemento distintivo del reato rispetto alla meno grave fattispecie dell’inadempimento di pubbliche forniture. Il silenzio dell’obbligato rileva solo quando, per la concreta situazione di fatto, assuma i connotati di un espediente malizioso utile a dissimulare l’inadempimento. Quanto all’art. 355 cod. pen., nei contratti aventi ad oggetto un’attività ausiliaria e strumentale a un servizio pubblico, il pregiudizio apprezzabile deve riguardare il servizio pubblico e non la sola attività contrattuale oggetto dell’appalto.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, accogliendo l’appello proposto a norma dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse dell’indagato, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato le misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290 cod. proc. pen. in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture.

Secondo l’accusa, l’indagato, quale legale rappresentante di una società aggiudicataria dell’appalto per il servizio di pulizia di sedi giudiziarie, avrebbe fraudolentemente omesso di adempiere agli obblighi contrattuali, impiegando risorse insufficienti e omettendo numerose prestazioni. Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, ravvisando un semplice inadempimento contrattuale, non dissimulato ma agevolmente riconoscibile, e ha escluso anche la diversa ipotesi dell’art. 355 cod. pen., non essendo stata impedita l’attività degli uffici. Ricorre il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si contesta la ritenuta evidenza degli inadempimenti e si richiama la giurisprudenza secondo cui, per la condotta fraudolenta, sarebbe sufficiente il silenzio dell’appaltatore. Il motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui censura un accertamento di fatto, e comunque infondato. Il Tribunale ha correttamente osservato che la frode nelle pubbliche forniture richiede una condotta connotata da malafede contrattuale.

Tale malafede si sostanzia in un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire conforme agli obblighi assunti l’esecuzione del contratto. È questo l’elemento che distingue la fattispecie più grave dall’inadempimento di pubbliche forniture. La Corte richiama sul punto propri precedenti, tra cui Sez. 6, n. 25372 del 2023 e Sez. 6, n. 45105 del 2021.

Ne segue che il silenzio dell’obbligato può assumere rilievo solo quando, in ragione della concreta situazione di fatto, si traduca in un espediente malizioso utile a dissimulare l’inadempimento. Non basta, invece, la mera mancata denuncia volontaria o l’omesso riconoscimento dello stesso. Nel caso concreto, peraltro, tale riconoscimento era avvenuto a seguito delle contestazioni mosse dalla controparte pubblica.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata qualificazione del fatto, in via subordinata, come inadempimento di pubbliche forniture, è anch’esso infondato. Nella parte in cui deduce l’inagibilità dei locali, propone una censura in fatto, fondata su risultanze testimoniali non confutate e non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte precisa poi che non è sufficiente qualsiasi inadempimento, occorrendo che questo sia di gravità tale da far mancare cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio. Nei contratti aventi ad oggetto un’attività ausiliaria e strumentale rispetto a un servizio erogato dalla pubblica amministrazione, il pregiudizio apprezzabile deve riguardare il servizio pubblico e non la sola attività oggetto del contratto. Diversamente si estenderebbe la fattispecie a ogni inadempimento contrattuale verso la pubblica amministrazione.

Trasferendo il principio al caso concreto, il pregiudizio avrebbe dovuto riguardare lo svolgimento dell’attività giudiziaria e non il solo servizio di pulizia dei locali. Poiché tale pregiudizio non si è verificato, è corretta l’esclusione anche del delitto di cui all’art. 355 cod. pen. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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