Rapina impropria, omesso esame dei motivi aggiunti e lieve entità (Cass. pen. Sez. II n. 12496 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a un motivo generico, proposto in concorso con motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché il motivo generico resta viziato da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato tale sanzione. La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, è esclusa quando l’entità del danno conseguente al reato non sia lieve. Non è necessaria l’esplicita confutazione delle tesi difensive disattese, essendo sufficiente una ricostruzione dei fatti che ne comporti la reiezione implicita.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’08.10.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 16.02.2024 nei confronti del ricorrente per il reato di rapina impropria. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omessa motivazione in relazione alla questione posta con i motivi aggiunti.

In particolare, il ricorrente rilevava che la Corte territoriale, pur dando atto della presentazione dei motivi aggiunti nella parte relativa allo svolgimento del processo, non ne aveva svolto alcuna disamina in motivazione. La richiesta concerneva il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 13.05.2024, pur in presenza dell’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Sotto un primo profilo, il motivo aggiunto con cui si invocava l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 era del tutto generico, limitandosi ad affermare che non poteva ritenersi escluso il fatto di lieve entità, senza alcun riferimento al caso concreto. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura illustrata in termini specifici solo con il ricorso (Sez. 2, n. 34044 del 2020; Sez. 2, n. 29707 del 2017).

Il difetto di motivazione su motivi generici non può quindi formare oggetto di ricorso, poiché essi restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 2022; Sez. 6, n. 20522 del 2022). Non avrebbe del resto senso l’annullamento con rinvio a causa dell’omesso esame di un motivo che in sede di rinvio sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

Sotto un diverso profilo, il motivo è manifestamente infondato. In tema di motivazione della sentenza, il giudice deve indicare le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 3, n. 3239 del 2022). Nella fattispecie l’esclusione dell’ipotesi attenuata emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato l’entità del danno cagionato alla persona offesa, ammontante a circa quattrocento euro.

Gli indici qualificanti dell’attenuante vanno individuati nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa alla vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di profili organizzativi (Sez. 2, n. 9820 del 2024). Si tratta di circostanza di natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 2013) e la valutazione di levità investe la condotta nel suo complesso, dovendo essere esclusa se il requisito manchi in rapporto all’evento, alla condotta ovvero all’entità del danno (Sez. 5, n. 18981 del 2017). Avendo la Corte territoriale valutato il danno non modesto, ha quindi implicitamente escluso l’attenuante. È sufficiente a renderla non configurabile l’entità non lieve del danno, come nel caso di specie.

All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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