Ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 10662 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, sanzionata a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., non si apprezza soltanto come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il motivo che si limiti a riproporre le doglianze già disattese dal giudice del merito, senza confrontarsi con le esplicitazioni di quel giudice, è inammissibile. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, confermando la condanna, ha respinto le sue doglianze difensive. Propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 648 cod. pen. sotto il profilo della prova dell’elemento soggettivo e, con un secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte suprema perché l’imputato contesta la lettura data dai giudici del merito alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni e alle ragioni del diniego della diminuente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale, centrale nella decisione. Il primo motivo — con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., con particolare riguardo alla prova dell’elemento soggettivo — è privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen.
Il Collegio chiarisce che la specificità non è soltanto indeterminatezza: essa richiede la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità.
Nel caso concreto i giudici del merito avevano ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive — richiamate, quanto alla consapevolezza della provenienza illecita, alle regole di circolazione degli assegni, alla mancata giustificazione del possesso e alla generica prospettazione difensiva alternativa — con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta. Tali doglianze sono state meramente riproposte in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, la Corte lo ritiene, oltre che privo di concreta specificità, anche manifestamente infondato. Nel motivare il diniego non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
I giudici del merito avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, valorizzando la mancanza di elementi positivi a fronte della capacità a delinquere desunta dal curriculum criminale. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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