Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 10667 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che, in punto di prova della penale responsabilità, si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, tendendo a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Il controllo sulla motivazione non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorrente che invochi per la prima volta in cassazione la prescrizione del reato, assumendo una data di consumazione anteriore a quella contestata, ha l’onere di fornire elementi incontrovertibili e insuscettibili di smentita, essendo precluso ogni accertamento di merito. La mancanza di specificità dei motivi si apprezza anche estrinsecamente, per l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., la cui sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con pronuncia del 20.09.2024. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi.
Il ricorrente ha censurato la prova della penale responsabilità, l’erronea individuazione del tempus commissi delicti ai fini della prescrizione, il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e il trattamento sanzionatorio e circostanziale. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato anzitutto che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., è privo di concreta specificità e meramente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte d’appello, del tutto esente da manifesta illogicità.
Le doglianze difensive — osserva la Corte — tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità. In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche la verifica della tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; essa deve piuttosto accertare la coerenza strutturale della sentenza in sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui è geneticamente informata.
Quanto alla prescrizione, la Corte ricorda che il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato, a pena di inammissibilità, secondo l’art. 581 cod. proc. pen. Il ricorrente che invochi per la prima volta in cassazione la prescrizione, assumendo che la data di consumazione sia anteriore a quella contestata, ha l’onere di fornire elementi incontrovertibili e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova. Nel caso di specie, la censura introduce genericamente una quaestio facti sulla data di commissione, senza indicare una data alternativa e senza confrontarsi con quanto argomentato dai giudicanti.
Il secondo motivo, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è parimenti privo dei requisiti di specificità. La Corte precisa che la mancanza di specificità va valutata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza delle stesse, quando le censure omettano di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. I giudici di merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive con corretti argomenti logici e giuridici.
Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio e circostanziale è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione. La Corte ribadisce che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessaria una specifica motivazione quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale. In relazione alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.