Prescrizione sospesa per reati commessi nel periodo indicato (Cass. pen. Sez. I n. 30797 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. L’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite è compatibile con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., come confermato dal rigetto delle relative questioni di legittimità costituzionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, ai sensi del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ad alcuni capi della rubrica, confermando il giudizio di responsabilità per le fattispecie contravvenzionali residue e rideterminando le pene. In parte motiva la Corte territoriale aveva escluso che tali contravvenzioni fossero estinte per intervenuta prescrizione, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 20989 del 12 dicembre 2024.
I condannati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. e delle richiamate disposizioni di legge, sostenendo il contrasto dell’interpretazione delle Sezioni Unite con gli artt. 3 e 25 Cost.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile nel merito. La Suprema Corte rileva che con sentenza n. 38 del 10 febbraio 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 134/2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, legge n. 3/2019, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce proprio in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.
Il Giudice delle leggi, esaminando i motivi poi riproposti nel ricorso, ha scrutinato i passaggi argomentativi della sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024, esaltandone la piena compatibilità con i principi costituzionali di legalità e di ragionevolezza. I canoni interpretativi delle Sezioni Unite devono pertanto essere ribaditi, con conseguente rigetto dei ricorsi.
La Corte aggiunge che, considerata la sospensione del corso del termine che copre l’arco temporale compreso tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di secondo grado e la data dell’udienza, i reati contravvenzionali per i quali i ricorrenti sono stati condannati non risultano essersi estinti per intervenuta prescrizione.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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