Sfregio al viso e lieve entità ex Corte cost. 83/2025: verifica in executivis, non pena illegale (Cass. pen. Sez. I n. 24785/2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies cod. pen. (Corte cost. n. 83 del 2025) non ha ridotto la cornice edittale, ma ha introdotto una fattispecie attenuata per il fatto di lieve entità, con diminuzione non eccedente un terzo: la pena irrevocabile non è, di per sé, illegale, e la sopravvenienza impone solo la verifica della sussumibilità del fatto accertato nell’ipotesi attenuata. Il giudice dell’esecuzione ricerca gli indici di levità anzitutto nella motivazione del giudice della cognizione e, solo in via surrogatoria, ove quell’ordito sia insufficiente, compie valutazioni ulteriori e autonome. I parametri sono la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione e la particolare tenuità del danno o del pericolo: la condotta riparatoria successiva al reato è estranea al perimetro. È illegale solo la pena non prevista dall’ordinamento o eccedente i limiti edittali, non quella frutto di erroneo esercizio del potere commisurativo.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione — oltre all’interdizione perpetua dagli uffici attinenti a tutela, curatela e amministrazione di sostegno — anche per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, chiedeva al giudice dell’esecuzione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di Corte cost. n. 83 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuente della lieve entità, e del secondo comma nella parte in cui rende obbligatoria, anziché facoltativa, l’interdizione perpetua.
La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza quanto alla pena principale, escludendo la lieve entità del fatto, e rideterminava la sola pena accessoria in anni cinque. Il condannato ricorreva con un unico motivo, articolato su tre profili: la pena commisurata su una cornice poi incisa dalla Consulta sarebbe illegale, con vizio intrinseco del procedimento commisurativo; il giudice dell’esecuzione avrebbe sconfinato nel merito cognitivo, riesaminando la gravità del fatto; l’ordinanza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla pena accessoria. Con motivi aggiunti deduceva il travisamento del giudicato (condotta provocatoria della vittima, finalità difensiva, esclusione dei futili motivi), la mancata considerazione del risarcimento di € 5.000,00 versato alla vittima e la violazione del principio di necessaria rideterminazione della pena illegale. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio sulla sola pena principale.
La Motivazione della Corte
La censura sulla pena accessoria è dichiarata inammissibile perché eccentrica: il giudice dell’esecuzione si è pronunciato, riducendo l’interdizione da perpetua a cinque anni. Sul nucleo del ricorso, la Corte distingue i due modelli di incidenza delle pronunce costituzionali sul giudicato. Quando la Consulta modifica direttamente la cornice edittale — come per l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 — la pena inflitta sulla base della forbice previgente è illegale e va verificata in executivis. Quando invece la pronuncia introduce una circostanza attenuante, come per l’estorsione (Corte cost. n. 120 del 2023), la rapina (n. 86 del 2024) e ora l’art. 583-quinquies, la pena resta legale e la sopravvenienza impone soltanto la verifica, impregiudicato l’esito, della lieve entità del fatto già accertato. Il metodo è quello fissato dalla giurisprudenza sull’estorsione: gli indici di levità — estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa, modestia dei mezzi, pochezza delle conseguenze, assenza di profili organizzativi — vanno ricercati in primo e dirimente luogo nella motivazione della cognizione, e solo in via surrogatoria con valutazioni autonome.
Il giudice dell’esecuzione ha compiuto correttamente il vaglio, senza sconfinamenti: dagli accertamenti di merito, recepiti in sede di legittimità, ha tratto le connotazioni dell’azione — concorso di due coimputati, colpi reiterati al volto della vittima già attinta e caduta a terra, uso improprio di abilità specifiche nel combattimento, minorata difesa per l’aggressione notturna in contesto isolato dopo la neutralizzazione dei presenti — e l’entità del danno, con la frattura del pavimento orbitario e la conseguente distopia bulbare e diplopia di grado marcato, non più emendabili. L’inesattezza segnalata dal Procuratore generale — il richiamo all’indebolimento dell’organo anziché alla deformazione del viso — è un dato di sola forma espressiva che non neutralizza la sostanza della valutazione del pregiudizio, essendo la deformazione comunque accertata dal giudicato e considerata nel provvedimento.
I motivi aggiunti non spostano l’esito. Il risarcimento, di importo modesto e versato in forme estranee all’attenuante ex art. 62 cod. pen., si colloca in un momento successivo alla condotta, mentre i parametri della lieve entità enunciati dalla Consulta attengono all’azione e al danno o pericolo: la condotta post delictum è ininfluente. Le deduzioni su provocazione, finalità difensiva ed elisione dei futili motivi sono generiche e smentite dai dati tratti dall’accertamento cognitivo. Quanto alla pena illegale, la Corte ribadisce la sistemazione delle Sezioni Unite: illegale è solo la sanzione non prevista dall’ordinamento o eccedente, per genere, specie o quantità, i limiti edittali del tipo astratto; le altre violazioni delle regole commisurative producono una pena illegittima, censurabile con le impugnazioni, non deducibile in executivis. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e ordine di omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Implicazioni Pratiche
- Costruire l’istanza sul giudicato, non contro: chi invoca in executivis la lieve entità ex Corte cost. n. 83/2025 deve estrarre dalle sentenze di cognizione gli specifici passaggi che depongono per la levità — mezzi modesti, offesa contenuta, estemporaneità — e trascriverli nell’istanza. Limitarsi a contestare la valutazione di gravità del giudice dell’esecuzione, senza indicare le note favorevoli enucleate in cognizione, condanna il ricorso alla genericità.
- Non spendere la condotta riparatoria: risarcimenti e comportamenti successivi al reato sono estranei ai parametri della diminuente, ancorati ad azione e danno. Le risorse difensive vanno concentrate sulle circostanze dell’azione e sulla tenuità delle conseguenze; il post delictum rileva semmai in cognizione, per l’art. 62, n. 6, cod. pen., nei tempi e nelle forme propri di quell’attenuante.
- Distinguere pena illegale e pena illegittima: l’argomento dell’illegalità della pena funziona solo quando la Consulta incide sulla cornice edittale. Se introduce un’attenuante, il giudicato regge e residua la sola verifica di sussumibilità: impostare l’istanza sull’illegalità espone al rigetto e alla condanna alle spese, mentre la via corretta è la richiesta motivata di riconoscimento della fattispecie attenuata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.