Interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. e volontà inequivoca dell’indagato (Cass. pen. Sez. V n. 10747 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di interrogatorio formulata dall’indagato destinatario dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è soggetta a formule sacramentali, ma deve essere espressa in modo chiaro e agevolmente riconoscibile. Il dovere di lealtà del difensore e il divieto di abuso del processo impongono che la volontà di essere interrogato emerga senza ambiguità, anche quando la richiesta sia contenuta nel corpo di una memoria. La mera generica disponibilità ad essere ascoltato non integra l’esercizio del diritto potestativo di chiedere l’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.; ne consegue che il mancato svolgimento dell’interrogatorio da parte del pubblico ministero non determina alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un procedimento per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., nel quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato, costituitosi parte civile un soggetto danneggiato nella sua reputazione commerciale. Investita dell’impugnazione, la Corte d’appello di Catanzaro aveva rilevato la mancata celebrazione dell’interrogatorio richiesto dall’indagato dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, per l’effetto, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, con restituzione degli atti al pubblico ministero e revoca delle statuizioni civili.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, dolendosi, con il primo motivo, del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale qualificato come richiesta di interrogatorio una istanza con cui l’allora indagato aveva chiesto di essere ascoltato sui fatti contestati. Con motivi ulteriori si deduceva l’inammissibilità dell’istanza per difetto di firma digitale e formato, nonché la sua tardività rispetto al termine di venti giorni dall’avviso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della individuazione dei requisiti di forma e sostanza della richiesta di interrogatorio nel procedimento con avviso di conclusione delle indagini. Il primo motivo è ritenuto fondato e assorbente rispetto alle restanti doglianze.

La Corte ricostruisce il quadro interpretativo ricordando che, sebbene l’istanza non necessiti di formule sacramentali, essa deve essere chiara e agevolmente riconoscibile, anche quando sia contenuta nel corpo di una memoria. Tale esigenza risponde al dovere di lealtà che grava sul difensore e alla necessità di evitare condotte di abuso del processo. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha enucleato tale principio, con riferimento a Sez. II n. 28050 del 14.06.2024 e Sez. III n. 6922 del 17.12.2018.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che l’istanza presentata dall’indagato si limitava a manifestare una generica disponibilità ad essere ascoltato. Una simile formulazione non integra l’esercizio del diritto potestativo di chiedere l’interrogatorio. Ne deriva che il mancato espletamento dell’atto da parte del pubblico ministero non configura alcuna ipotesi di nullità, come già affermato da Sez. IV n. 16824 del 20.04.2022.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. L’imputato è inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.757,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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