Istanza oltre il termine: spetta al Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 16363 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza di misura alternativa alla detenzione, previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non costituisce requisito di ammissibilità della domanda, ma regola esclusivamente le modalità di esecuzione della pena. La presentazione tardiva dell’istanza comporta il ripristino dell’ordine di carcerazione, ma non esime il giudice di sorveglianza dal dovere di decidere nel merito. La decisione sull’istanza è correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento della sua emissione e risulta svincolata da preclusioni temporali. Il Magistrato di sorveglianza, anche per i minorenni, è funzionalmente incompetente a definire il procedimento, essendo la decisione riservata al Tribunale di sorveglianza.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria, presentata nell’interesse del condannato ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Il provvedimento veniva motivato con il fatto che la richiesta era stata depositata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione dal condannato, con un unico motivo. La difesa lamentava la violazione di legge processuale per la mancata partecipazione del difensore di fiducia al procedimento, deducendo che l’avviso di fissazione dell’udienza sarebbe stato notificato a un altro difensore privo di nomina.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente, rispetto al motivo dedotto, il rilievo operabile d’ufficio riguardante la natura del termine previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il superamento del termine di trenta giorni di cui alla norma richiamata, pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non determina alcuna preclusione processuale per l’esame dell’istanza. La Suprema Corte ha ribadito che il codice di rito non prevede alcuna inammissibilità per l’istanza presentata tardivamente.

Nel confermare il principio espresso da Sez. 1, n. 223 del 2000, Perris, Rv. 215959, la Corte ha precisato che la disciplina in esame regola le modalità di esecuzione delle pene detentive brevi e non introduce requisiti di ammissibilità della domanda. L’istanza di misura alternativa presentata oltre il termine deve essere, pertanto, esaminata nel merito, in quanto la decisione è correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa.

La Corte ha inoltre rilevato che il Magistrato di sorveglianza per i minorenni era funzionalmente incompetente a definire il procedimento, essendo la decisione riservata al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza. L’organo giudicante ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale di sorveglianza, territorialmente competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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