Incompetenza del giudice di pace non ricorribile per cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 266 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile. In particolare, non è ricorribile per cassazione, difettando il requisito della decisorietà e definitività richiesto dall’art. 111, comma settimo, Cost.; la relativa questione può essere rimessa alla Corte di cassazione solo in esito a un conflitto di competenza. Il provvedimento non è qualificabile come abnorme e, pertanto, non è ricorribile in sede di legittimità nemmeno per tale profilo.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Reggio Calabria, con sentenza del 18 settembre 2025, dichiarava la propria incompetenza per materia in relazione al reato di percosse aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61, n. 11-octies, cod. pen., ritenendo la competenza del Tribunale in composizione monocratica. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo la violazione di legge in relazione alla competenza del Giudice di pace, che sussisterebbe anche per la fattispecie contestata.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo è manifestamente infondato, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.
La Corte ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, evidenziando come la sentenza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente, non sia ricorribile per cassazione. Non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l’intervento immediato della Suprema Corte, quest’ultima potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione solo in esito a un conflitto.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento, ha inoltre precisato che tale decisione non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità nemmeno per tale profilo. Inoltre, la sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza.
Infine, la Corte ha ricordato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all’art. 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui esclude l’impugnabilità per cassazione della sentenza di incompetenza. La disposizione costituzionale, infatti, presuppone un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito può sollevare, ovvero dalla stessa Corte di cassazione quando il secondo giudice si ritenga competente.
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Nota della Redazione
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