Aberratio ictus e reazione della vittima designata non interrompe il nesso causale (Cass. pen. Sez. V n. 10770 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di aberratio ictus, la reazione della vittima designata per effetto della quale l’offesa tipica si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato non costituisce fattore sopravvenuto idoneo a interrompere il rapporto di causalità, non integrando uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell’azione delittuosa. Ai fini dell’art. 83 cod. pen. non rilevano l’entità e le modalità della reazione difensiva in sé considerate, ma solo l’eventualità che essa abbia in concreto reciso il collegamento oggettivo e soggettivo tra azione e agente. Ne consegue che il giudice del rinvio, una volta recepito il principio di diritto, deve accertare se il colpo sia stato esploso volontariamente dall’agente e non può fondare l’esclusione dell’aberratio sulla sola natura della manovra difensiva posta in essere dalla vittima designata.

Il Fatto

Nel corso di un’aggressione presso una concessionaria auto, la vittima designata, dopo aver estratto e caricato una pistola puntandola verso il gestore, veniva attinta da un colpo che le procurava il decesso. Il gestore aveva reagito colpendo il braccio dell’aggressore, deviando la traiettoria del proiettile.

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio dopo l’annullamento di una precedente decisione, annullava la misura della custodia in carcere limitatamente al contestato reato di omicidio in esecuzione aberrante, ritenendo che la reazione della vittima designata avesse innescato una serie causale autonoma. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del vincolo di rinvio e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio già affermato nella sentenza di annullamento: la reazione della vittima designata, per effetto della quale l’offesa tipica si realizza in danno dell’autore materiale, non è fattore sopravvenuto idoneo a interrompere il rapporto di causalità, non costituendo sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell’azione delittuosa.

Il giudice del rinvio ha formalmente recepito tale principio, applicandolo però in modo incoerente. Il senso della regola è che la reazione difensiva resta irrilevante se la condotta da cui deriva l’offesa tipica rimane, oggettivamente e soggettivamente, riferibile all’agente, ferma restando la diversità del risultato in concreto prodotto rispetto a quello voluto.

Non sono dunque l’entità o le modalità della reazione in sé a escludere l’applicazione dell’art. 83 cod. pen., ma solo l’eventualità che la reazione abbia concretamente interrotto il collegamento tra azione e agente. Irrilevante è quindi che il gestore abbia torto il braccio dell’aggressore con una specifica manovra di autodifesa anziché colpendolo. Ciò che rileva è solo se il colpo sia stato esploso dall’aggressore e se ciò sia avvenuto volontariamente.

Il concetto di eterodirezione, evocato in sede rescindente, è stato arbitrariamente ampliato dal giudice del rinvio, che ne ha distorto il significato. Che la vittima designata sia riuscita a rivolgere l’arma verso l’aggressore non basta a escludere l’aberratio ictus né ad affermare che costui sia stato eterodiretto nell’azione di sparare.

Il vincolo di rinvio imponeva pertanto di accertare, nei limiti dell’incidente cautelare, l’effettiva attribuibilità del colpo all’aggressore e non al gestore, o l’eventuale accidentalità dello sparo. L’ordinanza, pur riconoscendo che a sparare era stato l’aggressore, si è limitata ad affermare apoditticamente l’eterodirezione, senza chiarire se la conclusione derivasse dal solo tipo di manovra difensiva, insufficiente a escludere l’aberratio, ovvero dal concreto sviluppo dei fatti. La Corte rileva altresì il travisamento del verbale delle dichiarazioni del gestore, incompatibile con la condotta di eterodirezione evocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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