Ricettazione, computo della prescrizione sulla pena base senza attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 18748 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi riguardo, ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen., alla pena edittale massima prevista dalla disposizione incriminatrice. Non si tiene conto delle riduzioni previste da circostanze attenuanti, quale quella del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.. Tale ipotesi, già disciplinata dal secondo comma dell’articolo, non costituisce figura autonoma di reato ma mera circostanza attenuante. Al termine di prescrizione va aggiunto, ex art. 161 cod. pen., un quarto della pena massima in caso di eventi interruttivi, come l’esercizio dell’azione penale e le intervenute condanne di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di ricettazione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova. Con il primo motivo deduceva la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, sostenendo che l’ipotesi del fatto di particolare tenuità, oggi prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen., costituisse una figura autonoma di reato, con termini prescrizionali più brevi, ormai decorsi. Con il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento per cui l’ipotesi del fatto di particolare tenuità non integra un’ autonoma fattispecie criminosa, ma costituisce una circostanza attenuante della ricettazione. Ne consegue che il termine di prescrizione va calcolato, ex art. 157, primo comma, cod. pen., sulla pena edittale massima prevista per il reato base — nella specie otto anni — senza applicare le riduzioni derivanti dalle attenuanti. A tal fine, la Corte ha citato i propri precedenti, tra cui la Sez. 2, n. 1845 del 2013 e le Sezioni Unite n. 9567 del 1995, che qualificano l’ipotesi come circostanza e non come reato autonomo.
La Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., al termine di prescrizione deve aggiungersi un quarto della pena massima in ragione degli eventi interruttivi verificatisi nel caso di specie, quali l’esercizio dell’azione penale e le condanne nei gradi di merito. Alla data della pronuncia di secondo grado, il termine decennale non risultava quindi decorso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato come il diniego delle attenuanti generiche sia sorretto da una motivazione non illogica e come il giudice di merito non sia tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine precisato che la rilevata inammissibilità dell’impugnazione sterilizza il decorso dei termini di prescrizione maturato alla data della pronuncia di secondo grado, richiamando le Sezioni Unite n. 32 del 2000.
Nota della Redazione
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