L’annullamento della confisca nel patteggiamento richiede motivazione specifica (Cass. pen. Sez. 2 n. 15640 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge n. 103/2017, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca. Tale vizio integra un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui dispone la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, non potendo estendersi al punto la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito. Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale, la sussistenza del presupposto del quantum di reclusione irrogato deve essere valutata tenendo conto anche delle diminuzioni processuali.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata per il reato di concorso in rapina aggravata, ordinando altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, il vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza patrimoniale, dall’altro l’erronea applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale, irrogata per la durata di anni cinque nonostante la pena finale applicata fosse di anni quattro di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rammentando che l’accordo tra le parti, laddove non abbia investito anche la confisca, impone al giudice un obbligo motivazionale specifico. La formula con cui si dispone la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen., senza alcuna ulteriore specificazione, non soddisfa tale obbligo, risultando una motivazione solo apparente, tanto più in relazione a beni che non appaiono rientrare nelle ipotesi di confisca obbligatoria di cui al secondo comma della medesima norma.
La pronuncia richiama il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la sinteticità della motivazione tipica del rito del patteggiamento non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza. Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura su specifici beni, ovvero quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni addotte circa la provenienza dei beni stessi. La sentenza impugnata è stata quindi annullata sul punto, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il presupposto per l’applicazione dell’interdizione legale, costituito dalla reclusione superiore a cinque anni, va verificato sulla pena determinata all’esito delle diminuzioni processuali. Essendo la pena finale irrogata di anni quattro di reclusione, non ricorrevano le condizioni per applicare la pena accessoria, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, che è stata eliminata. L’affermazione di responsabilità è stata infine dichiarata irrevocabile ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale