Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. I n. 10774 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dedotto con riferimento ad “altri atti del processo”, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere prospettato mediante l’integrale riproduzione dell’atto, l’allegazione in copia o l’individuazione precisa dello stesso nel fascicolo di merito. Il ricorrente che si limiti a una menzione generica della documentazione viola l’onere di autosufficienza e il ricorso è inammissibile, in forza del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile, a maggior ragione quando la pena sia applicata in misura prossima al minimo.

Il Fatto

Il Giudice di pace ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore, dopo una precedente inottemperanza. La condanna è stata pronunciata alla pena di 15.000 euro di multa, oltre spese processuali.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: la mancata considerazione della documentazione prodotta in primo grado, dalla quale sarebbe emerso il possesso di un permesso di soggiorno e la convivenza con una familiare cittadina italiana; l’omessa applicazione dell’istituto della tenuità del fatto; il trattamento sanzionatorio, con il diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, il ricorrente si duole che il giudice di merito non si sia confrontato con la documentazione prodotta, ma omette di allegarla al ricorso. Si tratta di documentazione solo genericamente menzionata, non posta a disposizione del Collegio, né indicata nella sua collocazione nel fascicolo di merito.

Il Collegio ribadisce l’orientamento di legittimità secondo cui la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo” può essere soddisfatta nei modi più diversi, purché tali da non costringere la Corte a una lettura totale degli atti. Il difetto di tale onere dà luogo a inammissibilità, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 4 n. 3937 del 2021, Sez. 2 n. 1779 del 2024 e Sez. 7 n. 38550 del 2024.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso non si confronta con il capo della sentenza che ha negato l’applicazione dell’istituto, riferito erroneamente al d.lgs. n. 286 del 1998 ma chiaramente relativo alla particolare tenuità del fatto di cui al d.lgs. n. 274 del 2000. La motivazione del giudice di merito dà conto, in modo non insufficiente, della mancata sussistenza dei presupposti.

Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è del pari inammissibile. Il giudice ha applicato il minimo edittale di 15.000 euro, richiamando criteri di equità. Richiamando Sez. 4 n. 21294 del 2013, la Corte ricorda che la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia prossima al minimo, anche se il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile, non risultando che esse siano state oggetto di specifica richiesta.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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