Legge Nordio e impugnazioni: applicabilità della disciplina previgente (Cass. pen. Sez. III n. 11198 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, non è accompagnata da alcuna norma transitoria. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, restano valutate, sotto il profilo dell’ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., poiché esse non limitano il potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente facoltà riconosciuta al difensore. Il vizio di motivazione non è configurabile riguardo alle argomentazioni giuridiche disattese dal giudice, né con riguardo all’omesso esame di una questione di legittimità costituzionale, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26.09.2024, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 211 del 12.01.2023, con cui il ricorrente era stato condannato per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La causa di inammissibilità è individuata nella mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo omessa motivazione in ordine alla denunciata illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e riproponendo la medesima questione di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla constatazione che la legge n. 114/2024 ha abrogato il comma 1-ter e ha modificato il comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., senza prevedere alcuna disciplina transitoria. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche continuano a essere valutate alla stregua delle disposizioni previgenti.

La ratio di tale soluzione è individuata nel principio tempus regit actum, che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. Le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria n. 15 relativa alla decisione assunta all’udienza del 24.10.2024, hanno affermato che la disciplina del comma 1-ter, abrogata dalla legge in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata individuazione del luogo di notificazione.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte riafferma l’indirizzo consolidato, cui correttamente si è adeguata la Corte territoriale, secondo cui la questione è manifestamente infondata. Le disposizioni censurate non comportano alcuna limitazione al potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà del difensore.

Il Collegio richiama Sez. 6 n. 3365 del 20.12.2023, dep. 2024, Terrasi, escludendo che le disposizioni collidano con il diritto di difesa, con la presunzione di non colpevolezza o con il diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge. Le difficoltà del difensore nel reperire le indicazioni dall’imputato costituiscono circostanze personali e fattuali, ininfluenti in un’adeguata questione di legittimità.

Infine, la Corte esclude la configurabilità del vizio di motivazione riguardo ad argomentazioni giuridiche, richiamando Sez. 1 n. 49237 del 22.09.2016, Emmanuele e l’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., e ribadisce l’inammissibilità del ricorso che deduca l’omesso esame di una questione di legittimità costituzionale, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità (Sez. 3 n. 7528 del 09.11.2023, dep. 2024, Tedeschi). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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