Intercettazioni inutilizzabili e testimonianza degli interlocutori: non impugnabile subito l’ordinanza dibattimentale (Cass. pen. Sez. 6 n. 15025 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza emessa dal giudice del dibattimento, anche quando incida sul regime delle prove o sull’utilizzabilità degli elementi acquisiti, non è autonomanete impugnabile per cassazione, poiché non rientra tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente il ricorso immediato. La sua eventuale illegittimità può essere dedotta solo con l’impugnazione avverso la sentenza, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. Non ricorre, infatti, l’ipotesi dell’atto abnorme, né in senso strutturale né funzionale, quando il provvedimento costituisce esercizio di un potere specifico del giudice e non determina una stasi processuale. L’accesso alla categoria dell’atto abnorme è inoltre precluso quando il vizio dedotto sia riconducibile alle categorie della nullità o della inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione.

Il Fatto

Nel corso del dibattimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Vicenza, il giudice aveva affermato il principio secondo cui l’inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti delle intercettazioni per procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso. In particolare, non sarebbero affette da invalidità derivata le deposizioni degli interlocutori, chiamati a riferire quanto personalmente detto e ascoltato, anche a seguito di lettura delle conversazioni in ausilio alla memoria.

Avverso tale ordinanza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità. La difesa sosteneva che il provvedimento, aggirando l’inutilizzabilità delle intercettazioni già dichiarata dal Tribunale, alterasse l’assunzione delle prove testimoniali, facendo leva sul contenuto di conversazioni captate in un procedimento diverso e per un reato differente. Il ricorrente, un dirigente del DIS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, era imputato per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., per aver comunicato a terzi l’esistenza di indagini a suo carico. La difesa evidenziava che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili costituivano l’unica prova a carico e che la loro rievocazione in dibattimento attraverso la testimonianza degli interlocutori ne aggirasse il divieto probatorio.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, richiamando il regime delle impugnazioni differite previsto dall’art. 586 cod. proc. pen., secondo cui le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento possono essere impugnate, a pena di decadenza, solo unitamente alla sentenza. Il ricorso per cassazione in via autonoma è consentito esclusivamente per i provvedimenti tassativamente indicati dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen..

La Corte ha quindi escluso che l’ordinanza impugnata potesse configurarsi come atto abnorme, categoria elaborata dalla giurisprudenza per colmare vuoti di tutela derivanti da provvedimenti “fuori sistema”. L’ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento non è un provvedimento decisorio sull’oggetto del giudizio, ma uno strumento funzionale alla risoluzione di profili attinenti allo svolgimento del processo: la sua eventuale illegittimità può essere fatta valere solo con l’impugnazione della sentenza finale. In tal senso, sono stati richiamati i precedenti delle Sezioni Unite n. 36717 del 2008 e di Sez. 2, n. 22599 del 2014.

La Suprema Corte ha inoltre osservato che l’accesso alla categoria dell’abnormità è precluso quando il vizio dedotto sia riconducibile a nullità, inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione. Nel caso di specie, la censura sulla disciplina delle intercettazioni e sui divieti di utilizzazione probatoria ben avrebbe potuto essere veicolata attraverso i mezzi ordinari di gravame, senza necessità di attivare un rimedio preventivo che interferirebbe con i poteri del giudice del dibattimento. L’ordinanza impugnata, essendo espressamente prevista dall’ordinamento quale esercizio di un potere specifico del giudice, non è abnorme in senso strutturale; né lo è in senso funzionale, non provocando alcuna stasi processuale.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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