Incidente di esecuzione d’ufficio nullo per carenza di impulso di parte (Cass. pen. Sez. III n. 11192 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, esige l’impulso di parte e può essere instaurato esclusivamente a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato d’ufficio, o comunque in mancanza della richiesta di uno dei soggetti legittimati indicati dall’art. 666, primo comma, cod. proc. pen., è viziato da nullità insanabile ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. È interessato, e dunque legittimato, qualsiasi soggetto, abbia o meno partecipato al giudizio di cognizione, titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali possa derivare vantaggio o pregiudizio dal consolidamento o dalla rimozione di un determinato deliberato. La segnalazione proveniente da un organo di polizia giudiziaria non integra valido atto di impulso, non essendo il segnalante inciso, in senso favorevole o sfavorevole, dal provvedimento in materia di sequestro.

Il Fatto

Il ricorrente era stato destinatario di un sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per gestione illecita di rifiuti, poi revocato con restituzione dei beni. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio si era concluso con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 649, secondo comma, cod. proc. pen.

Su segnalazione dei Carabinieri, che avevano rappresentato l’assenza di un decreto di dissequestro, il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, aveva disposto la confisca e la distruzione di quanto ancora in sequestro, ponendo le spese a carico del ricorrente. L’opposizione proposta dall’interessato era stata rigettata con l’ordinanza dell’8 ottobre 2024, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il profilo dirimente della individuazione dei soggetti legittimati a instaurare il procedimento di esecuzione. Il procedimento, salvo che per amnistia e indulto, esige l’impulso di parte: l’atto adottato d’ufficio, o in mancanza della richiesta di uno dei soggetti indicati dall’art. 666, primo comma, cod. proc. pen., è viziato da nullità insanabile ex art. 178, primo comma, lett. b), cod. proc. pen.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui interessato è qualsiasi soggetto, abbia o meno partecipato al giudizio di cognizione, titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali potrebbe derivare un vantaggio o un pregiudizio in seguito al consolidamento o alla rimozione di un determinato deliberato. Nel caso concreto, l’impulso era giunto dalla segnalazione dei Carabinieri, i quali non rientrano tra i soggetti legittimati, non essendo incisi in alcun modo, favorevole o sfavorevole, dal provvedimento di sequestro.

L’ordinanza impugnata, con cui il giudice dell’esecuzione aveva confermato la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, è pertanto viziata di nullità, perché resa in un procedimento iniziato in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento stesso. Di qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

Quanto alla restituzione dei beni, la Corte rileva che non occorre provvedervi, stante la mancanza di richiesta in tal senso del ricorrente; il giudice dell’esecuzione vi potrà provvedere, qualora ne venga richiesto dall’interessato e ne sussistano i presupposti, salvo che non debba invece essere disposta la confisca di quanto in sequestro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *