Patteggiamento e motivi di ricorso tassativi anche per la qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. 7 n. 2539 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è soggetto alla disciplina di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, pertanto, è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata. Tale disposizione si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate successivamente al 3 agosto 2017. Prima dell’introduzione della norma, il ricorso per erronea qualificazione giuridica era consentito solo in presenza di un errore manifesto, ossia un errore emergente dalla stessa sentenza impugnata, espressivo di una palese svista del giudice, non essendo deducibile un preteso errore individuabile solo tramite una specifica attività di verifica degli atti del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. La doglianza era incentrata sulla mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenuta un vizio della sentenza di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum richiamando la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 51, legge n. 103/2017, che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 448 cod. proc. pen. Tale disposizione, in vigore dal 3 agosto 2017, ha cristallizzato il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento entro una tassativa elencazione di motivi, applicabile a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data successiva alla sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità, come ricordato dalla Sesta Sezione, ha chiarito che la novella ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale precedente, la quale già limitava la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica del fatto nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento, circoscrivendola all’ipotesi dell’errore manifesto.
Un errore di tale natura è, infatti, solo quello che emerge dalla stessa sentenza impugnata, in quanto espressivo di una palese svista del giudice, e non quello che richieda, per essere individuato, una specifica attività di verifica degli atti del procedimento, tipica del giudizio dibattimentale. La censura proposta dal ricorrente, al contrario, non deduceva un errore manifesto, ma si limitava a contestare in modo generico la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Da ciò la Corte ha tratto il convincimento della inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.