Sopravvenuta carenza di interesse e ricorso per sospensione ex art. 635 (Cass. pen. Sez. I n. 11203 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, per causa a lui non imputabile, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, non conseguono statuizioni accessorie in punto di pagamento delle spese processuali e di versamento della somma in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Nel giudizio di revisione, la sopravvenuta decisione a cognizione piena del giudice del rinvio supera e travolge, per effetto dell’art. 637, comma 4, cod. proc. pen., il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena adottato ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., facendo cessare ogni titolo o interesse del condannato a coltivare l’impugnazione.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., in pendenza del giudizio di revisione. La pena era stata inflitta con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, confermata in appello e divenuta irrevocabile.
La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 5 novembre 2024, aveva rigettato l’istanza, ritenendo di non poter effettuare, allo stato, valutazioni sulla fondatezza della richiesta di revisione. Avverso tale provvedimento il condannato propose ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che la Suprema Corte, nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente decisione di rigetto, avrebbe offerto indicazioni idonee a giustificare la sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Caltanissetta, in qualità di giudice del rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione. Da tale sopravvenienza deriva che il ricorrente non ha più titolo né interesse a chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena.
Il Collegio osserva, inoltre, che la sospensione sarebbe stata comunque superata e travolta, in forza del disposto dell’art. 637, comma 4, cod. proc. pen., dalla successiva decisione a cognizione piena. La norma priva di autonoma utilità la pronuncia sul provvedimento cautelare a fronte della definizione del merito revisionistico.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte esclude ogni statuizione accessoria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., cioè in punto di spese processuali e di versamento della somma in favore della Cassa per le ammende.
Il principio è motivato osservando che il sopraggiunto venir meno dell’interesse del ricorrente, derivante da causa a lui non imputabile, non integra una ipotesi di soccombenza. In tal senso la Corte richiama il precedente della Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.