Sequestro preventivo: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 11200 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non rientra invece nella nozione di violazione di legge l’illogicità manifesta, che può essere denunciata in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tema di litispendenza, la preclusione processuale presuppone l’identità del fatto, da valutare in termini di perfetta corrispondenza storico-naturalistica della vicenda.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha confermato il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Patti aveva disposto il sequestro preventivo c.d. impeditivo in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen., riguardante due vetture nella disponibilità del ricorrente in virtù di un contratto di leasing stipulato con una società, non restituite dopo la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione del divieto di ne bis in idem per la pendenza di altri procedimenti aventi ad oggetto l’appropriazione indebita delle stesse vetture; omessa motivazione sulla incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; difetto della condizione di procedibilità rispetto all’importo indicato nella querela.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola che governa il ricorso straordinario in materia cautelare reale: l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge. La nozione comprende gli errori di giudizio e di procedura e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ne resta fuori l’illogicità manifesta, deducibile solo con il motivo autonomo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il collegio richiama in proposito le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e le Sez. 6 n. 6589 del 2013, Sez. 2 n. 18952 del 2017 e Sez. 2 n. 45739 del 2023.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Quanto al ne bis in idem processuale, la doglianza è manifestamente infondata: manca il presupposto dell’identità del fatto, poiché la documentazione allegata all’istanza di riesame non dimostrava la perfetta corrispondenza storico-naturalistica tra la vicenda oggetto del procedimento e quella degli ulteriori procedimenti instaurati presso la Procura della Repubblica di Patti. Anche ove l’identità sussistesse, il procedimento parallelo non era stato definito con pronuncia giurisdizionale, essendo stata formulata solo una richiesta di archiviazione. Il rilievo di contraddittorietà e illogicità della motivazione è doglianza non consentita in sede di legittimità.

È manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio secondo cui la caducazione del vincolo consegue soltanto alla mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, degli atti posti a base del provvedimento cautelare impugnato. La documentazione non trasmessa non fondava il provvedimento oggetto di riesame. Sul punto la Corte richiama Sez. 5 n. 19979 del 2024, Sez. 3 n. 25632 del 2018, Sez. 5 n. 21205 del 2017 e Sez. 2 n. 20191 del 2015.

Il terzo motivo è infine respinto. Il Tribunale ha illustrato le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, da cui risultava dimostrata indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato. In materia di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, restando preclusa ogni valutazione sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 7 del 2000.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *