Contestazione suppletiva dell’aggravante e tempestività rispetto alla querela (Cass. pen. Sez. 5 n. 18202 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., non è soggetta ad alcun termine di decadenza se non quello costituito dall’eventuale maturazione di una causa di non punibilità. In tema di reato di furto, ove la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità) avvenga prima della scadenza del termine per la proposizione della querela previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, non è configurabile alcuna ipotesi di improcedibilità che il giudice debba rilevare ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né alcun limite all’esercizio dei poteri dell’organo dell’accusa.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari, aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., contestata per il furto di energia elettrica, dichiarando conseguentemente il non doversi procedere per assenza di querela. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto illegittima la contestazione suppletiva dell’aggravante effettuata dal pubblico ministero all’udienza del 9 febbraio 2023, successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento avvenuta il 9 marzo 2021.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo la violazione degli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e 517 cod. proc. pen., sostenendo l’insussistenza di un termine di decadenza per la contestazione dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando la circostanza, pacifica in atti, che la contestazione suppletiva dell’aggravante da parte del pubblico ministero fosse avvenuta il 9 febbraio 2023, in data antecedente alla scadenza del termine del 30 marzo 2023 previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.
La Corte ha richiamato l’intervento delle Sezioni Unite, che all’esito dell’udienza del 26 marzo 2026 hanno diffuso un’informazione provvisoria in tema di furto, secondo cui, ove sia decorso il termine senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale principio, tuttavia, è stato ritenuto non applicabile al caso di specie, in quanto la contestazione era avvenuta prima della maturazione di qualsiasi causa di improcedibilità.
La Sesta Sezione ha poi esaminato il contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni semplici, richiamando l’orientamento che individuava limiti al potere di contestazione suppletiva con riferimento all’ipotesi in cui fosse già maturata una causa di improcedibilità per mancata presentazione tempestiva della querela, come nel precedente citato (Sez. 4, n. 44157 del 2023). Tale ricostruzione, però, è stata giudicata non pertinente al caso in esame, poiché l’improcedibilità non era ancora maturata al momento della contestazione.
La Corte ha quindi concluso che, quando la contestazione dell’aggravante avviene prima della scadenza del termine per la proposizione della querela, non sussistono ragioni ostative all’esercizio dei poteri del pubblico ministero ex art. 517 cod. proc. pen., risultando la sentenza impugnata erronea per aver escluso una circostanza tempestivamente contestata. Con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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