Prescrizione in appello e nullità della sentenza predibattimentale (Cass. pen. Sez. IV n. 11623 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, in sede predibattimentale e senza contraddittorio, dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione è affetta da nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pronunciata dalla Corte costituzionale n. 111 del 2022, l’interesse a ricorrere spetta anche al Procuratore generale presso la Corte di appello. La causa estintiva non prevale sulla nullità, prevalendo il principio del contraddittorio di cui all’art. 111, comma 2, Cost. Ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017 (riforma Orlando), con i relativi effetti sui termini di prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, accertato in data 31 gennaio 2019.
La Corte ha rilevato l’intervenuta prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello, tenuto conto di periodi di sospensione pari a 217 giorni. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo due profili: la mancata instaurazione del contraddittorio, per essere stata adottata una pronuncia de plano, e l’erronea individuazione del termine prescrizionale applicabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, ha ricordato che la Corte costituzionale n. 111 del 2022 ha superato l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 28954 del 2017, che affermava la prevalenza della causa estintiva sulla nullità della sentenza predibattimentale, purché non risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
La Consulta ha ritenuto tale opzione in contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 11, comma 2, Cost. e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., nell’interpretazione che sanciva l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso avverso la sentenza di appello emessa in fase predibattimentale e senza contraddittorio.
Ne deriva che la Corte territoriale, anche quando la prescrizione sia intervenuta nelle more dell’impugnazione, è tenuta a procedere nel contraddittorio delle parti. La giurisprudenza successiva ha riconosciuto l’interesse sia dell’imputato sia del Procuratore generale a ricorrere avverso la decisione predibattimentale che abbia dichiarato l’estinzione del reato, secondo le pronunce Sez. 5 n. 44417 del 2022, Sez. 6 n. 45104 del 2023, Sez. 3 n. 5246 del 2023 e Sez. 6 n. 44870 del 2023.
Parimenti fondato è il secondo profilo. Trattandosi di fatto commesso nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina della legge n. 103/2017, con la conseguenza che il termine prescrizionale matura alla data del 4 marzo 2026. La Corte richiama in proposito Sez. 4 n. 28474 del 2024 e dà atto che, sul quesito rimesso alle Sezioni Unite, l’informazione provvisoria dell’udienza del 12 dicembre 2024 indica una soluzione in senso affermativo.
Da quanto esposto consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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