Sospensione patente nel patteggiamento per omicidio stradale: obbligo di motivare la riduzione (Cass. pen. Sez. IV n. 11622 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, quando non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La mera locuzione “tenuto conto del fatto a lui ascritto” integra un difetto assoluto di argomentazione. Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è peraltro proponibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi ivi tassativamente indicati, tra cui non rientra la dedotta improcedibilità per mancanza di querela.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Roma, con cui, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, disposto l’aumento per la continuazione ex ultimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. e operata la riduzione per il rito, è stata applicata la pena di un anno di reclusione e disposta per pari durata la sospensione della patente di guida.
Il ricorso articola due motivi: violazione di legge per non avere il giudice dichiarato l’improcedibilità in relazione al reato di lesioni divenuto perseguibile a querela, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente, non adeguatamente argomentata con riferimento ai parametri dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Quanto al primo, il Collegio osserva che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio denunciato non rientra in alcuno di tali casi.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che, con la locuzione “tenuto conto del fatto a lui ascritto”, il giudice ha omesso qualsivoglia percorso argomentativo, così come richiesto dalla Corte cost. n. 88 del 2019, e ha disposto in un anno la durata della sospensione della patente senza neppure specificare se tale determinazione derivi dalla diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente Sez. IV n. 32889 del 28/06/2022, secondo cui, in tema di omicidio stradale, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi con il patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma – Ufficio GIP, in diversa composizione fisica, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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