Inammissibile il ricorso tardivo nel procedimento di opposizione al diniego di patrocinio (Cass. pen. Sez. IV n. 11624 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applicano le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali del processo penale principale. Ne consegue che il termine per impugnare è quello di venti giorni previsto ex lege, con la conseguenza che il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile. La correzione dell’errore materiale del provvedimento non riapre i termini di impugnazione, traducendosi nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 17.07.2024, ha accolto l’opposizione proposta nell’interesse di una privata avverso il decreto con cui, il precedente 18.07.2023, il Tribunale capitolino in composizione monocratica aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale ordinanza l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’Agenzia delle entrate e del Ministero della giustizia, articolando due motivi: l’erronea applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine all’individuazione dell’ultima dichiarazione dei redditi rilevante, e l’omessa argomentazione sul difetto di legittimazione passiva del Ministero. La difesa della parte privata ha eccepito la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di tardività, rilevando che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma è stato notificato a mezzo PEC alla parte ricorrente il 19.07.2024, mentre l’impugnativa è stata proposta il successivo 19.09.2024, dunque ben oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge.
Il Collegio ha richiamato l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo speciale per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 non esclude — neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e del richiamo al rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ. — che al procedimento di opposizione si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, coordinate con le disposizioni generali del processo penale principale (Sez. IV n. 29385 del 26.05.2022).
La Corte ha poi escluso che potesse assumere rilievo la circostanza della correzione di errore materiale intervenuta in data 12.08.2024. Sul punto ha ribadito che la correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione, traducendosi nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione (Sez. II n. 34225 del 14.05.2014; Sez. IV n. 3543 del 19.12.1997).
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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