Inammissibile l’incidente di esecuzione per nullità della citazione (Cass. pen. Sez. I n. 28430 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in un giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Resta salva la possibilità di far valere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. La richiesta di incidente di esecuzione, formulata in tali termini, non è suscettibile di riqualificazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per la profonda eterogeneità strutturale, quanto a natura e funzione, tra i due rimedi. La notifica dell’ordine di esecuzione al difensore munito di specifica procura ha valenza equipollente alla notifica personale al condannato delegante, con conseguente carenza di interesse ad impugnare.
Il Fatto
Il condannato, per reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2015, proponeva incidente di esecuzione avanti il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia. L’istanza era finalizzata, in via cumulativa, alla dichiarazione di non eseguibilità o inefficacia del titolo esecutivo, con conseguente restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Dopo l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, questi aveva rinunciato al mandato dichiarando di non accettare ulteriori notifiche. Il decreto di citazione e la sentenza erano stati notificati presso lo studio del domiciliatario, oltre che al difensore di ufficio. Il condannato contestava di non aver mai ricevuto personalmente gli atti, dolendosi dell’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Il giudice dell’esecuzione respingeva la domanda; il Procuratore generale, nel giudizio di legittimità, concludeva per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dictum delle Sezioni Unite (n. 15498 del 2020, dep. 2021, Lovric), secondo cui le nullità assolute derivanti dall’omessa citazione in un giudizio celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione, essendo coperte dal giudicato, restando esperibile la sola rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. per l’incolpevole mancata conoscenza del processo.
Le Sezioni Unite hanno altresì escluso la riqualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., data l’eterogeneità strutturale tra i due rimedi. Ne deriva l’infondatezza delle censure sulla pretesa irregolarità della notifica dell’avviso e degli atti successivi: si tratta di questioni endoprocessuali, ormai coperte da giudicato.
Quanto alla notifica dell’ordine di esecuzione, la Corte rileva che l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. esige la notifica sia al condannato sia al difensore. Nel caso concreto la notifica è avvenuta solo al difensore munito di procura speciale; tale notifica presenta però valenza equipollente a quella personale al delegante, come confermato dal tentativo infruttuoso di notifica personale.
Da ultimo, la Corte richiama la nozione di interesse ad impugnare in prospettiva utilitaristica, valorizzando il conseguimento di un’utilità concreta. Poiché il difensore aveva tempestivamente richiesto una misura alternativa, risulta la carenza di interesse del condannato a far valere l’asserita irregolarità della notifica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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