Metodo mafioso e continuazione: la reformatio in peius nel reato continuato (Cass. pen. Sez. II n. 11790 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato continuato il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. non impedisce al giudice dell’impugnazione di aumentare la pena per uno dei fatti unificati dal vincolo della continuazione quando muta la struttura del reato continuato, perché la regiudicanda satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave; in tal caso l’unico termine di confronto è la pena finale, che non deve risultare complessivamente superiore. L’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche in assenza di un’accertata associazione mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia evochino nel soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa: la pretesa di “protezione” costituisce di per sé condotta tipicamente mafiosa. La rapina si distingue dall’estorsione perché solo nella prima la violenza o minaccia è diretta e ineludibile e determina il totale annullamento della capacità di autodeterminazione della vittima.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2024, confermava la condanna di due imputati per estorsione aggravata, rapina aggravata e tentata estorsione aggravata, riconoscendo l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I fatti erano stati ritenuti in continuazione con quelli giudicati con separata sentenza della stessa Corte di appello del 13 luglio 2023.

Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo contestava il calcolo degli aumenti per la continuazione e la violazione del divieto di reformatio in peius, oltre all’errata qualificazione di un episodio come rapina e al riconoscimento del metodo mafioso. Il secondo censurava il concorso nel reato, la mancata riqualificazione in truffa, l’illogicità della motivazione e il diniego delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014: quando muta la struttura del reato continuato, perché la regiudicanda satellite diviene la più grave, il giudice d’appello può aumentare la pena per un singolo fatto unificato, purché non irroghi una pena complessivamente maggiore. Poiché nel caso concreto la pena finale era inferiore, il motivo è inammissibile. La mancata produzione della sentenza del 2023 rende inoltre generica la doglianza.

Quanto alla qualificazione del capo 3), la Corte riconosce che la tesi difensiva è corretta nel distinguere rapina ed estorsione, secondo il principio di Sez. II n. 15564 del 2021: nella rapina la minaccia è diretta e ineludibile, nell’estorsione la coartazione non annulla del tutto la capacità di determinarsi. Tuttavia il ricorrente non ha interesse a una diversa qualificazione, non essendo dimostrata l’unicità della condotta estorsiva. Le censure sulla partecipazione e sulla minorata difesa sono inammissibili perché non proposte in appello.

Sulla richiesta di unificare gli episodi in un’unica estorsione, la Corte ribadisce il principio di Sez. II n. 37297 del 2019: le diverse condotte restano autonome quando, per modalità, tempi e soggetti, presentino piena individualità. La motivazione del giudice d’appello è congrua.

Il motivo sul metodo mafioso è manifestamente infondato. La Corte richiama la propria sentenza n. 47094 del 2023: l’imposizione della “protezione” è condotta tipicamente mafiosa, evocativa di un potere di controllo del territorio proprio solo di gruppi organizzati. Non è necessaria la dimostrazione di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la minaccia richiami la forza intimidatrice mafiosa.

Infine, il ricorso del secondo imputato è infondato: la presenza costante durante tutte le fasi dell’estorsione integra il concorso; la prospettazione di un pericolo reale, e non di un danno eventuale, esclude la truffa e configura l’estorsione; la rilettura dei fatti è preclusa in sede di legittimità. Le attenuanti sono state negate con motivazione insindacabile. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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