Motivazione apparente del riesame sul dissequestro e affidamento incolpevole (Cass. pen. Sez. III n. 5541 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va pertanto annullata con rinvio, l’ordinanza del tribunale del riesame che disponga il dissequestro invocando un presunto affidamento incolpevole del cittadino senza esaminare e interpretare il quadro normativo di riferimento, senza illustrare le ragioni del fondamento dell’affidamento e della sua prevalenza sulle disposizioni di legge, e senza verificare se sia intervenuto un provvedimento di sanatoria delle irregolarità e quale ne sia la disciplina. Il giudice della cautela ha il compito ineludibile di esaminare il provvedimento di sanatoria sottoposto al suo vaglio. La documentazione prodotta per la prima volta in sede di legittimità, per di più sopravvenuta alla decisione impugnata, non è esaminabile come tale.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, adito con appello nell’interesse di due persone fisiche avverso il provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati — cantieri e immobili di proprietà di una società e in locazione alla società degli appellanti — nel quadro di ipotesi di reato inerenti abusi edilizi, accoglieva l’appello.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, e la Corte ne ha ritenuto la fondatezza.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contesta la decisione del tribunale perché fondata sulla tutela dell’affidamento del cittadino a fronte di un quadro normativo definito “intricato”. Si rappresenta la mancata illustrazione delle ragioni della ritenuta scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento, pur a fronte del riconoscimento che esse consentirebbero solo lo svolgimento di attività commerciali, per prodotti agricoli, in area a prevalente funzione agricola, così da essere incompatibili con l’attività di commercio di materiale edile. Sarebbe assente anche la spiegazione del ritenuto affidamento a fronte di una mera richiesta del Comune di pagamento di diritti di segreteria rispetto a un’istanza di sanatoria.
La Corte ritiene il ricorso fondato a fronte di una motivazione apparente. Il tribunale, da una parte, rinuncia a ogni esame e interpretazione del quadro normativo di riferimento; dall’altra, sostiene un presunto affidamento del cittadino senza illustrare le ragioni del suo fondamento e di una sua prevalenza su disposizioni di legge rimaste prive di analisi, quand’anche di eventuale difficile ricostruzione.
Il collegio della cautela neppure spiega se, accanto alla richiesta di pagamento di diritti di segreteria, sia intervenuto un provvedimento di sanatoria delle irregolarità che il cittadino avrebbe inteso superare. In tal modo esso suffraga la tesi del ricorrente dell’assenza di ogni illustrazione delle ragioni a supporto del dissequestro, atteso che al quadro normativo “intricato” sembra seguire, attraverso la stessa citazione dell’iniziativa di sanatoria, il riconoscimento di irregolarità.
Né si illustra il quadro normativo di riferimento della sanatoria, ove intervenuta, né il tipo di provvedimento di sanatoria adottato, con le relative ragioni normative e di fatto. Si tratta di compito ineludibile per il giudice, ove gli venga sottoposto un simile provvedimento. Quanto alla produzione documentale operata dalla difesa in questa sede, essa costituisce documentazione, peraltro sopravvenuta alla decisione impugnata, non esaminabile come tale in sede di legittimità.
Su queste basi la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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