Concorso morale desumibile da condotta successiva alla cessione di stupefacente (Cass. pen. Sez. IV n. 27327 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate. Il concorso morale nel reato di cessione di stupefacente può essere desunto anche da una condotta successiva al fatto, ove interpretata in relazione al contesto, alle modalità di svolgimento e ai rapporti tra le parti, e la relativa motivazione non è censurabile se ancorata a dati captativi e all’inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Gip aveva applicato la misura del divieto di dimora, ritenendo la gravità indiziaria in relazione a due ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti e il pericolo di reiterazione del reato.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso morale nei fatti contestati. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il controllo sulla motivazione del Tribunale del riesame attiene alla sola adeguatezza logica delle ragioni esposte, e non può estendersi alle censure che, pur formalmente rivolte alla motivazione, mirano a una rivalutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. Il richiamo è al precedente Sez. II n. 27866 del 17.06.2019.

Applicando tale criterio al primo motivo, relativo a una cessione in concorso con altri due soggetti, la Corte rileva che il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria su una captazione intercettata tra gli indagati, dalla quale emerge la consapevolezza del ricorrente circa l’affare posto in essere dagli altri due. L’apporto è stato quindi qualificato come contributo morale.

Il punto centrale è che il Tribunale ha ritenuto — con motivazione non censurabile sul piano logico — che la condotta, pur successiva al fatto, se letta in relazione al contesto, alle modalità e ai rapporti tra le parti, valga a suffragare l’esistenza di un accordo criminoso. La ricostruzione è poi corroborata dall’interrogatorio del ricorrente, che ha reso una versione dei fatti giudicata del tutto inverosimile e non collimante con il significato delle conversazioni captate.

Le medesime ragioni conducono al rigetto del secondo motivo, relativo a una ulteriore cessione in concorso. Il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali i due materiali venditori si accordavano per portare una somma al ricorrente. Anche in tal caso la motivazione è priva di aporie logiche: il dato captativo evidenzia un pagamento privo di causale alternativa, e il ricorrente ha ammesso di essere il destinatario finale della somma, adducendo un debito altrui verso di lui senza chiarirne la causale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dei profili di inammissibilità evidenziati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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