Mancata rinnovazione istruttoria in appello e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. 2 n. 1305 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che i dati probatori già raccolti siano incerti e che l’incombente richiesto sia decisivo. Mentre il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento dell’istanza, le ragioni del rigetto possono essere anche implicite, purché dall’apparato motivazionale emerga chiaramente l’assenza di decisività dell’incombente richiesto e la sua inidoneità a eliminare le contraddizioni dei dati acquisiti o a inficiarne la valenza. Tale valutazione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito, si sottrae al sindacato di legittimità se la motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento per i reati di cui agli artt. 334 e 648 cod. pen., per essersi procurato e aver detenuto un’autovettura di provenienza furtiva. Avendo la Corte di appello di Napoli confermato integralmente la sentenza, l’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione istruttoria in appello, avente ad oggetto l’acquisizione dell’annotazione di polizia giudiziaria nella quale risultava che egli aveva indicato il nominativo di chi gli aveva consegnato il veicolo. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., ritenendo che il diniego fosse stato motivato richiamando la stessa informativa non acquisita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile per genericità dei motivi, non confrontandosi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo, ha ricordato il principio per cui l’assunzione di prove in appello ha carattere eccezionale e richiede che i dati probatori preesistenti siano incerti. Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione della decisione impugnata si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva superato le deduzioni difensive evidenziando non solo la consapevole scelta dell’imputato di non ripetere in dibattimento le dichiarazioni rese agli operanti, ma anche la significativa circostanza che sulla vettura fossero state rinvenute due targhe giustapposte, chiaro indice di una precedente sottrazione del bene. Tale elemento, confermato dalle successive indagini, rendeva manifestamente non decisivo l’incombente istruttorio richiesto, escludendo qualsivoglia incompletezza dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la lieve entità del fatto era stata negata con congruo apparato argomentativo dai giudici di merito, non sulla base dell’atto di indagine non acquisito, ma sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, che avevano descritto la manomissione del veicolo e il conseguente danno economico non irrilevante. Il diniego dell’attenuante si fondava altresì su considerazioni inerenti alle componenti soggettive del fatto, dimostrative della capacità a delinquere dell’imputato, con ciò richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 334 c.p. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso