MAE: condizioni detentive valutate concretamente, non solo sullo spazio minimo (Cass. pen. n. 1834/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali del consegnando non può ridursi a un mero calcolo aritmetico dello spazio individuale in cella, ma richiede una valutazione complessiva delle condizioni detentive, fondata sul principio di reciproca fiducia tra Stati membri. La presunzione di conformità degli istituti penitenziari europei a standard dignitosi può essere superata solo da elementi concreti e individualizzati che dimostrino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. La condizione facoltativa di rifiuto per radicamento del consegnando in Italia da almeno cinque anni presuppone l’esistenza di solidi e stabili legami sociali, lavorativi e familiari, non desumibili dalla mera residenza anagrafica o da brevi periodi lavorativi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha disposto la consegna del ricorrente alle autorità rumene per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso per una condanna per contraffazione di un documento pubblico. Il consegnando, cittadino rumeno residente in Italia dal 2020, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 3 CEDU per le condizioni di detenzione nelle carceri rumene, e l’errata applicazione dell’art. 18-bis della legge MAE sul radicamento in Italia, che avrebbe costituito causa facoltativa di rifiuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha affermato che il principio di reciproca fiducia tra Stati membri costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia di MAE, e comporta una presunzione di conformità degli istituti penitenziari europei a standard dignitosi. Tale presunzione può essere superata solo da elementi concreti e individualizzati che dimostrino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti per il consegnando, non da dati statistici generali sul sovraffollamento o da mere indicazioni sullo spazio minimo disponibile.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 6551/2020) sui fattori compensativi, ma ha precisato che tale insegnamento, riferito a condizioni detentive “interne”, non è automaticamente traslabile al MAE, dove l’espiazione della pena è ancora di là da venire e le condizioni concrete non sono definitivamente conoscibili. La valutazione va quindi condotta su un piano generale di affidabilità dello Stato richiedente, e la Romania, nonostante la sentenza pilota Rezmives, ha successivamente attuato misure correttive, tanto che questa Corte ha più volte escluso un rischio sistemico di violazione dell’art. 3 CEDU.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per genericità, ritenendo congrua e logica la motivazione della Corte d’appello. Il radicamento di cui all’art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge 69/2005, richiede un inserimento sociale effettivo e stabile, che non può essere desunto dalla sola residenza anagrafica, da brevi periodi lavorativi (tredici giorni nel 2018, cinque settimane nel 2019-2020 e metà del 2024) o dalla presenza di parenti. La Corte territoriale aveva invece evidenziato la mancanza di fissa dimora, le due identificazioni in Romania nel 2021 (in relazione a reati), la presenza della figlia in Romania e i frequenti rientri, elementi tutti che escludevano un solido radicamento in Italia.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla violazione dei diritti: l’avvocato che eccepisca il rifiuto della consegna per violazione dell’art. 3 CEDU deve fornire elementi concreti e individualizzati, non meri dati statistici o generali sul sovraffollamento. La documentazione deve riguardare le specifiche condizioni che attendono il consegnando, non la situazione generale del sistema penitenziario dello Stato richiedente.
- Radicamento come causa facoltativa: per invocare il radicamento ex art. 18-bis, la difesa deve dimostrare l’esistenza di legami sociali, lavorativi e familiari stabili e solidi in Italia, che vadano oltre la residenza anagrafica o la presenza di parenti. La valutazione è discrezionale e sindacabile solo per illogicità manifesta; occorre documentare continuità lavorativa, reddito, stabilità abitativa e inserimento nel contesto sociale.
- Valore della reciprocità e fiducia: il principio di fiducia reciproca tra Stati membri opera come presunzione di conformità ai diritti fondamentali. Per superarla, la difesa deve allegare non solo dati generali, ma indicare specifiche carenze che, nel caso concreto, integrerebbero un trattamento inumano, tenendo conto che la Corte valuta la situazione complessiva, non un singolo parametro (come lo spazio in cella).
Nota della Redazione
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