Reato di pericolo presunto e inosservanza delle prescrizioni del questore (Cass. pen. Sez. VII n. 33074 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di inosservanza delle prescrizioni del questore in materia di manifestazioni sportive, prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, integra un reato di pericolo presunto o astratto. Il giudice non è tenuto ad accertare il pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo sufficiente la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi delle competizioni e dell’obbligo di presentazione. La condotta non è scriminata dalla assunzione di farmaci, ove non si dimostri l’impossibilità assoluta di adempiere e non sia prodotta documentazione utile. Le censure che sollecitano una diversa lettura delle emergenze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per la violazione della disciplina sulle manifestazioni sportive, non avendolo ottemperato al divieto di avvicinamento ai luoghi in cui si svolgono le competizioni e all’obbligo di presentazione presso il centro polifunzionale in diverse occasioni di incontri calcistici. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 30.01.2026, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia omesso di valutare l’effettiva sussistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ribadisce inoltre l’assenza dell’elemento soggettivo, per l’assunzione di farmaci che provocherebbero uno stato di semiveglia incompatibile con l’adempimento dell’obbligo di presentazione.

La Corte rileva che entrambe le censure ripropongono le medesime doglianze già esaminate dalla Corte territoriale, in punto di fatto, sollecitando una rivalutazione delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. La Corte di appello ha fondato la penale responsabilità sulla documentazione acquisita e sui testi escussi, la cui attendibilità non è stata validamente contestata.

Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio afferma che la fattispecie contestata costituisce un reato di pericolo presunto o astratto. Non è dunque richiesto l’accertamento del pericolo concreto per l’incolumità pubblica: la violazione delle prescrizioni impartite dal questore integra di per sé la fattispecie.

Sulla seconda doglianza, la Corte esclude che lo stato di salute dell’imputato possa giustificare la condotta. Non è stata prodotta documentazione utile a dimostrare l’incompatibilità tra l’assunzione dei farmaci e l’adempimento dell’obbligo, né può ritenersi che l’assunzione di un farmaco determini l’impossibilità assoluta di presentarsi presso gli uffici.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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