Assoluzione riformata: obblighi istruttori e motivazione rafforzata in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 13576 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado deve fornire una motivazione rafforzata, idonea a superare il ragionevole dubbio espresso dal primo giudice. Qualora la riforma si fondi sulla rivalutazione di una prova dichiarativa decisiva (inclusa quella dell’imputato), è tenuto, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., alla riassunzione della stessa, salvo che non adotti percorsi argomentativi diversi, non ancorati alla valorizzazione della prova non assunta. L’omessa risposta a una richiesta istruttoria del pubblico ministero, che identifichi l’origine del dubbio sulla responsabilità, determina il vizio di motivazione. L’istituto della rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale, essendo subordinato all’incapacità del giudice di decidere allo stato degli atti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, riformando integralmente la sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Brescia, aveva condannato l’imputato per il delitto di truffa consumata nella vendita online di un macchinario. Il giudice di prime cure aveva assolto l’uomo evidenziando un vuoto probatorio in ordine all’effettivo utilizzatore del conto corrente, sul quale confluivano le somme pagate dalla parte lesa. Avverso la decisione di condanna, la difesa ricorreva in Cassazione.
Deduceva, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., per insufficienza della motivazione, non sorretta dal canone dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, e per violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale disposto la rinnovazione dell’istruttoria per acquisire la prova dichiarativa posta a fondamento del ribaltamento dell’esito assolutorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la tesi difensiva e disponendo l’annullamento con rinvio. Nel ricostruire i doveri del giudice di appello che riforma una sentenza assolutoria, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27620 del 2016 (Dasgupta), evidenziando il nesso tra oneri motivazionali e prove disponibili. Secondo tale indirizzo, la riforma fondata sulla valorizzazione di una prova dichiarativa decisiva, non riassunta, è inadeguata, poiché tale prova non è stata apprezzata nella dimensione orale; la pronuncia ha inoltre precorso la novella di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..
Nel caso concreto, la Corte ha ravvisato due distinti indici della necessità di integrazione istruttoria. In primo luogo, la decisione di condanna si basava sul riesame critico delle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, imprescindibilmente richiedente la riassunzione ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. . In secondo luogo, vi era un vuoto probatorio, segnalato già dal Tribunale, in ordine all’identificazione dell’utilizzatore del conto corrente, che la Corte d’appello avrebbe potuto colmare esercitando i poteri istruttori d’ufficio. Sebbene l’istituto della rinnovazione abbia carattere eccezionale, la Corte ha precisato che l’onere motivazionale resta comunque condizionato dalla mancata assunzione della prova acquisibile.
La Suprema Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per pluralità di omissioni: non aveva riassunto la prova dichiarativa, non aveva motivato sulla superfluità degli accertamenti richiesti dal pubblico ministero, né aveva fornito una motivazione rafforzata idonea a superare il dubbio espresso dal primo giudice. La Corte ha infine ribadito che il dovere di motivazione rafforzata sussiste anche in assenza di un obbligo assoluto di integrazione istruttoria, dipendendo la scelta dalla discrezionalità del giudice di merito, che può optare per percorsi logico-argomentativi alternativi.
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Nota della Redazione
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