La scelta di appellare esclude la riduzione per mancata impugnazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 1297 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla riforma Cartabia, non trova applicazione quando l’imputato abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado emessa all’esito del giudizio abbreviato. Il beneficio premiale, che avrebbe dovuto essere concesso dal giudice dell’esecuzione, presuppone, infatti, la scelta di non impugnare la condanna di primo grado. È conseguentemente inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa applicazione di tale riduzione da parte del giudice di appello, il quale, nel rideterminare la pena in accoglimento dell’impugnazione, non è tenuto a riconoscere un beneficio condizionato alla mancata proposizione del gravame stesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, dopo che i Carabinieri avevano rinvenuto cocaina all’interno dell’autovettura condotta.
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva applicato la riduzione per la scelta del rito abbreviato, omessa dal Tribunale, rideterminando la pena in mesi cinque di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata applicazione dell’ulteriore riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, osservando come la scelta dell’imputato di appellare la sentenza di primo grado impedisca radicalmente l’applicazione della riduzione di un sesto della pena, prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la mancata impugnazione della sentenza di condanna.
Il beneficio in questione è, infatti, strutturalmente condizionato alla rinuncia al gravame: la sua funzione premiale si realizza solo quando l’imputato, accettando il giudizio di primo grado, manifesti una scelta deflattiva che il legislatore intende incoraggiare. Tale presupposto viene meno nel momento in cui l’imputato eserciti il diritto di impugnazione, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha inoltre richiamato il più autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale (Sez. U, n. 47182 del 2022, Savini).
Né può configurarsi un vizio di motivazione, atteso che il giudice di appello non aveva alcun obbligo di applicare d’ufficio una riduzione di pena che presupponeva la mancata proposizione del gravame, successivamente invece esperito dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
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Nota della Redazione
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