Divieto di accesso aree urbane: pericolo valutato solo a monte (Cass. pen. Sez. VII n. 33070 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017, il requisito del pericolo per la sicurezza svolge una funzione esclusivamente genetica: esso condiziona la legittimità dell’adozione del provvedimento del Questore e non deve essere accertato nuovamente nel giudizio per la contravvenzione. La fattispecie incriminatrice tutela l’effettività dell’ordine già emesso e si integra con il mero accesso alla zona interdetta. Ne consegue che l’eventuale contestazione sulla sussistenza del pericolo attiene alla legittimità amministrativa dell’atto e non può trasformarsi in elemento costitutivo del reato né fondare la disapplicazione del provvedimento da parte del giudice penale.

Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per la violazione dell’art. 6, comma 6, legge n. 401/1989. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna con sentenza del 15.12.2025. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. La questione sottoposta al giudice di legittimità investe il ruolo del pericolo per la sicurezza nella struttura della fattispecie contravvenzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 come disposizione a struttura bifasica. Il legislatore separa il momento in cui l’autorità di pubblica sicurezza adotta il divieto di accesso e il momento eventuale in cui il destinatario vi contravviene, integrando la contravvenzione. Il requisito del pericolo per la sicurezza opera come condizione che legittima l’adozione della misura, non come elemento da rinnovare quando si contesta la violazione.

Il dato letterale è valorizzato: il Questore può disporre il divieto con provvedimento motivato qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, mentre la norma tipizza poi una fattispecie autonoma per il contravventore. Questa distinzione è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2024, che ha chiarito come il termine “sicurezza” non vada inteso in senso lato, ma in senso costituzionalmente orientato, in coerenza con l’art. 16 Cost. e con la natura preventiva dell’istituto.

Ne deriva che l’accertamento del pericolo e l’obbligo motivazionale si collocano a monte, nella fase genetica. Una volta adottato il provvedimento, la contravvenzione tutela l’effettività dell’ordine e la capacità del divieto di operare come strumento preventivo. Il reato non punisce una nuova pericolosità del soggetto, ma la disobbedienza a un precetto amministrativo già emesso e conoscibile.

In questa direzione la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41240 del 2024), secondo cui è sufficiente il mero accesso alla zona vietata, senza che occorra accertare ulteriori condotte aggressive o un pericolo attuale. La valutazione di pericolosità è già stata compiuta dal Questore.

Da tale configurazione discende l’impossibilità, di regola, della disapplicazione del provvedimento da parte del giudice penale. Se la norma punisce chi contravviene al divieto, l’atto amministrativo è il cuore del precetto. Il giudice deve comunque accertare l’esistenza del provvedimento, la sua riferibilità al destinatario e la conoscenza o conoscibilità dello stesso, ma resta esclusa una rivalutazione di merito del pericolo. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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