Differimento pena per infermità: perizia discrezionale e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 33125 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., il giudice deve verificare non soltanto la gravità della patologia, ma soprattutto la concreta possibilità che le cure necessarie siano adeguatamente assicurate nel circuito penitenziario o mediante il ricorso alle strutture esterne di cui all’art. 11 ord. pen., bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività. La perizia costituisce mezzo di prova essenzialmente discrezionale: è rimessa al giudice di merito la valutazione sulla necessità di disporre approfondimenti tecnici, anche in presenza di pareri e documenti prodotti dalla difesa. È pertanto insindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudice che, con motivazione adeguata e immune da manifeste illogicità, ritenga già acquisiti elementi sufficienti per escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto sarebbe volto a dimostrare.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza del 21.01.2026, rigettava la richiesta di differimento della pena proposta, ai sensi degli artt. 47-ter legge n. 354/1975 e 147, comma primo, n. 2, cod. pen., nell’interesse di un detenuto affetto da più patologie. Il Tribunale riteneva, sulla base della documentazione sanitaria in atti, che le condizioni di salute non fossero così gravi da rendere incompatibile la detenzione, potendo esse essere preservate con ricoveri, ove necessario, anche in luoghi esterni di cura.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter ord. pen., nonché il vizio della motivazione, ritenuta basata su mere congetture. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono in realtà nella richiesta di una rivalutazione del compendio sanitario e delle conclusioni tratte dal giudice di merito sulla compatibilità delle condizioni cliniche con il regime carcerario, rivalutazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte ricostruisce il perimetro del giudizio richiesto dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen.: il giudice deve accertare la gravità della patologia e la concreta possibilità di assicurare le cure nell’ambito del circuito penitenziario o tramite le strutture esterne contemplate dall’art. 11 ord. pen., operando un bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di tutela della collettività. Il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata si colloca pienamente entro tale perimetro interpretativo.
Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato in maniera analitica e aggiornata la documentazione medica, richiamando le più recenti relazioni sanitarie e dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto il quadro clinico, pur oggettivamente complesso, sostanzialmente stabilizzato e adeguatamente gestito mediante i trattamenti dell’amministrazione penitenziaria. Ha inoltre evidenziato come gli accertamenti necessari fossero stati tempestivamente programmati ed eseguiti e come ulteriori necessità terapeutiche potessero essere soddisfatte tramite i presidi sanitari esterni.
Quanto al mancato espletamento della perizia medico-legale, la doglianza è manifestamente infondata. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la perizia è mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti della difesa, la valutazione sulla necessità di disporre approfondimenti tecnici, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità del convincimento adeguatamente motivato (Sez. 7, n. 14054 del 20/03/2025). Nella specie il Tribunale non ha omesso alcun esame delle allegazioni difensive né ha apoditticamente disatteso le conclusioni del consulente di parte, ma ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, che il quadro sanitario emergente dagli atti fosse già idoneo a consentire una valutazione attendibile.
Parimenti infondate sono le doglianze sull’aggravamento delle condizioni patologiche e sulle denunciate carenze assistenziali: l’ordinanza dà espressamente conto delle ragioni per cui tali allegazioni non risultano corroborate dalle risultanze mediche, evidenziando come la situazione clinica apparisse sotto costante controllo e le prestazioni sanitarie assicurate in modo continuativo. Il provvedimento ha inoltre valorizzato il profilo della persistente pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità e pluralità dei precedenti penali e dalla commissione di ulteriori condotte illecite in epoca recente. In conclusione il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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